Querela con Nome Errato: Quando Resta Valida? L’Analisi della Cassazione
Una querela con nome errato può compromettere un intero procedimento penale? Questa è la domanda cruciale a cui la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6551/2024, ha fornito una risposta chiara e pragmatica. La vicenda riguarda un imputato che, pur avendo beneficiato della prescrizione del reato, ha tentato di ottenere un proscioglimento pieno sostenendo l’invalidità della querela presentata a suo carico a causa di un’inesattezza nel nome. Vediamo come i giudici hanno risolto la questione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato. La Corte d’Appello aveva precedentemente dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati a lui ascritti. Tuttavia, l’imputato non si è accontentato di questa pronuncia e ha impugnato la decisione, mirando a un risultato più favorevole: il proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità. La sua tesi difensiva si fondava su un punto specifico: la querela sporta dalle persone offese conteneva un nome e un cognome diversi dai suoi, un errore che, a suo avviso, la rendeva del tutto inefficace.
La Questione sulla Validità della Querela con Nome Errato
Il nucleo del ricorso si concentra sulla validità di una querela che riporta dati anagrafici errati. La difesa sosteneva che tale errore materiale dovesse portare a una declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, con conseguente proscioglimento nel merito. Questo avrebbe rappresentato un esito migliore rispetto alla semplice prescrizione, che non cancella l’accertamento del fatto storico-reato ma ne impedisce solo la punibilità per il decorso del tempo.
La Posizione della Difesa
La memoria difensiva, inoltre, evidenziava come una delle persone offese avesse qualificato le frasi subite come “offensive” e non “minatorie”, tentando di minare la coerenza dell’accusa anche sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto data dalla stessa vittima.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. Le motivazioni dei giudici si articolano su principi cardine della procedura penale.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che un proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità può essere dichiarato solo quando la sua mancanza è immediatamente evidente, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, del codice penale. Nel caso di specie, tale evidenza non sussisteva, poiché agli atti era presente una querela.
Il punto centrale della decisione riguarda l’errore anagrafico. I giudici hanno qualificato l’inesattezza nel nome e cognome come un mero errore materiale. Tale errore non inficia la validità della querela quando, come in questo caso, la corrispondenza di altri dati anagrafici, il contenuto dell’atto e la sua provenienza dalle persone offese permettono di identificare senza alcun dubbio il soggetto contro cui si intendeva procedere. La Corte ha inoltre richiamato l’art. 123 del codice penale, sottolineando che la querela si estende a tutti coloro che hanno partecipato al reato, anche se non esplicitamente menzionati.
Infine, è stato ritenuto irrilevante il modo in cui la vittima ha definito giuridicamente le offese subite. Non spetta al querelante, infatti, fornire la corretta qualificazione giuridica del reato; tale compito è di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione riafferma un principio di sostanza sulla forma: un errore formale, come un’inesattezza nel nome del querelato, non annulla l’efficacia della querela se l’intento della persona offesa e l’identità del destinatario dell’atto sono chiari e inequivocabili. La decisione ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui gli atti processuali devono essere interpretati alla luce della loro finalità, evitando che meri formalismi possano ostacolare l’esercizio della giustizia.
Un errore nel nome e cognome del querelato rende nulla la querela?
No, secondo la Corte di Cassazione, se si tratta di un “mero errore materiale” e l’identità del querelato è chiaramente desumibile da altri dati, dal contenuto della querela o da altre circostanze, l’atto rimane valido ed efficace.
La querela vale solo per le persone espressamente nominate nell’atto?
No, in base all’articolo 123 del codice penale, la querela si estende automaticamente a tutti coloro che hanno commesso il reato, anche se non sono stati indicati nominativamente.
Se la vittima descrive il reato in modo giuridicamente impreciso, la querela perde valore?
No, la qualificazione giuridica del fatto spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria. Una definizione impropria o non tecnica fornita dalla persona offesa nella querela non ne pregiudica la validità, poiché ciò che conta è la sua volontà di perseguire penalmente i responsabili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha dichia non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché i reati allo stesso ascritti sono per intervenuta prescrizione;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, tempestivamente depositata, che ha sviluppato argomentazioni a sostegno dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso le qu tuttavia, non sono idonee ad incidere sulle considerazioni di seguito sviluppate;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento per difetto della condizion procedibilità in luogo della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescriz manifestamente infondato perché la mancanza della condizione di procedibilità e la relativ causa di proscioglimento vengono in rilievo solo quando sono evidenti ex art 129, comma 2, cod. pen. (come si ricava da Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273);
Considerato che, nel caso di specie, tale evidenza non vi è perché in atti è presente u querela sporta dalle persone offese che riguarda fatti che possono essere identificati in q per cui si procede. E se è vero che l’indicazione del nome e del cognome del querelato non corrispondono a quelli dell’odierno ricorrente, tale dlato non rileva ai fini della vali condizione di procedibilità (che, a prescindere dall’indicazione nominativa del sogge responsabile, a norma dell’art. 123 cod. pen., si estende a tutti coloro che hanno commesso reato), dal momento che la corrispondenza degli altri dati anagrafici, nonché il contenuto d querela e la provenienza dell’atto dalle odierne persone offese lasciano ritenere che si tra un mero errore materiale.
Considerato, inoltre, in risposta a quanto sostenuto nella memoria presentata dall difesa del prevenuto, che la definizione, data dalla COGNOMECOGNOME delle frasi proferite n confronti come “offensive” e non minatorie non toglie valenza alla sua querela, giacché no spetta al querelante la definizione giuridica del reato commesso ai suoi danni;
Considerato, peraltro, che non vi era motivo di appello che riguardasse la riferib della querela alle minacce;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.