Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18107 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18107 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOMECOGNOME nato in Egitto il 18/08/1975
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del Tribunale di Brescia
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio in quanto l’arresto era stato legittimamente eseguito anche con riferimento al reato di ricettazione;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/12/2024, il Tribunale di Brescia non convalidava l’arresto di NOME COGNOME con riferimento al reato di ricettazione di un’autovettura, con la motivazione che «on c’era flagranza per il reato ricettazione non si sa dove e quando avvenuta», convalidando l’arresto dello stesso COGNOME con riferimento al reato di resistenza a un pubblico ufficiale.
Avverso tale ordinanza del 11/12/2024 del Tribunale di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso
Tribunale, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 381 e 382 dello stesso codice, e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe sia viziata dall’inosservanza delle disposizioni in tema di flagranza del reato sia contraddittoria e illogica «rispetto a quanto emerge dagli atti», dai quali sarebbe risultato quantomeno lo stato di quasi flagranza del reato dì ricettazione.
Dagli stessi atti era infatti emerso che l’COGNOME era stato sorpreso alla guida di un’autovettura che, «stante il breve lasso temporale trascorso dal momento del furto, aveva ad ogni evidenza ricevuto non molto tempo prima».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo non è fondato.
In sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 3 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284596-01).
Inoltre, in tema di arresto operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nell quasi flagranza del reato, il requisito – previsto dall’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. – della «sorpresa» dell’indiziato «con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima», locuzione dal significato analogo a quella («poco prima») utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 270317-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277187-01).
Si deve inoltre rammentare che il reato di ricettazione è un reato istantaneo, che si consuma allorché l’agente acquista o riceve le cose di provenienza delittuosa, sicché nessun rilievo può essere attribuito al momento in cui le stesse cose vengano rinvenute in suo possesso (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276057-01; Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009,
COGNOME, Rv. 244854-01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207124-
01).
4. Nel caso in esame, il Tribunale di Brescia, con l’affermare che «la ricettazione non si sa quando avvenuta»: da un lato, ha chiaramente
considerato che l’autovettura della quale l’NOME era stato sorpreso in possesso era stata rubata parecchie ore prima di tale “sorpresa” (atteso che il furto di essa
era stato commesso in Brescia tra le ore 10:30 e le ore 23:00 del 09/12/2024 e che l’NOME era stato arrestato alle ore 20:00 del 10/12/2024); dall’altro lato, ha
espressamente e correttamente affermato che, anche alla luce di ciò, non era possibile sapere quando fosse stato commesso il reato istantaneo di ricettazione,
con ciò intendendo evidentemente che, dal solo elemento disponibile del possesso dell’autovettura, non era possibile desumere che il suo acquisto o la sua ricezione
e, quindi, la commissione del reato istantaneo di ricettazione, erano avvenuti, come è richiesto per potere procedere all’arresto nella quasi flagranza del reato,
«immediatamente prima».
Tale motivazione risulta sia rispettosa della disposizione di cui all’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. – la quale richiede che l’indiziato, per quanto qui rileva, sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato «immediatamente prima» -, sia logicamente coerente rispetto a quanto risultava dagli atti del procedimento, atteso che, per quanto si è detto, dagli stessi atti non si poteva ritenere emergere quella connessione temporale tra reato e “sorpresa” che è appunto pretesa dall’art. 382, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 04/03/2025.