Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6158 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6158 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 21/6/2025 con la quale il Tribunale monocratico non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME NOME nella flagranza dei reati di tentata rapina impropria e lesioni personali, perché eseguito fuori dai casi previsti dalla legge, ritenendo che, vertendosi in un cas nel quale gli operanti della P.G. erano giunti sul posto quando ogni attività criminosa era orma cessata, non potesse riconoscersi nemmeno la “quasi flagranza”, in quanto questa, secondo la giurisprudenza di legittimità, “richiede l’immediata ed autonoma percezione da parte di chi proceda all’arresto delle tracce di reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indagato, circostanze che non trovano riscontro nella fattispecie in cui tutto è stato riferito dalla p.o. un ipotetico testimone”.
L’ufficio deduce che dal verbale di arresto del NOME emerge che questo è stato rintracciato dalla polizia giudiziaria a seguito della segnalazione ricevuta dalla centrale operati in ordine ad una lite tra più soggetti, nata da un tentativo di furto dell’autovettura di uno di ad opera dell’altro. Giunta sul posto, la P.G. ha rinvenuto il NOME che correva e, alla vista degli operanti, cambiava direzione, mentre il cittadino cinese NOME COGNOME lo inseguiva giacché, mentre era a cena in un ristorante, era stato avvisato che una persona aveva rotto il vetro della sua autovettura e vi stava rovistando all’interno. Aveva così sorpreso il NOME ed era riuscito a bloccarlo, ma questo aveva reagito colpendolo con calci e pugni e ne era nata una colluttazione, con successiva fuga del NOME ed inseguimento da parte dello COGNOME, che lo aveva bloccato più avanti, allorché erano arrivati gli operanti che lo avevano ammanettato.
Prospettando tale ricostruzione dei fatti, il pubblico ministero deduce la violazione d legge, per l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 382 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale considerato che si vedeva in un’ipotesi di arresto obbligatorio ai sensi dell’art. 3 lett. F) cod. proc. pen., in relazione al capo a) in contestazione, in quanto il NOME era sta consegnato alla P.G. dalla persona offesa che lo aveva inseguito per due volte e, quale privato cittadino, poteva eseguire l’arresto a norma dell’art. 383 cod. proc. pen .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, in quanto l’arresto del COGNOME è stato legittimamente eseguito.
1. Va premesso che, in tema di convalida dell’arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione “ex ante” – ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astrat configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021 Pmt, Rv. 280896 – 01).
Anche se dall’ordinanza impugnata non emerge conferma che l’indagato sia stato bloccato dalla persona offesa prima dell’arresto da parte della polizia giudiziaria, comunque dalla pur sintetica ricostruzione del fatto operata dal giudice della convalida emerge con chiarezza che l’arresto è stato eseguito quantomeno nell’ipotesi di cui alla seconda parte dell’art. 382, comma 1, cod. proc. pen., ovvero di chi “subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, persona offesa o da altre persone con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima”. L’art. 382 cod. proc. pen., infatti, richiede che chi procede all’inseguimento abbia avuto cognizione diretta del delitto, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con chi procede all’arresto. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità infatti, «non è necessario che la polizia giudiziaria, ove proceda all’arresto di chi è inseguito d vittima o da altre persone, abbia avuto diretta cognizione del reato, essendo sufficiente che essa abbia avuto diretta cognizione dell’inseguimento, ad opera di terzi ed immediatamente dopo il reato, dell’autore del delitto che si sia dato alla fuga»; è, altresì, «rilevante il fatto che c lo esegue si determini – indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino – in virtù della diretta percezione della situazione fattu costitutiva dello stato di flagranza dell’autore del reato, e non sulla base di informazioni rice da terzi» (Sez.5, n. 34326 del 12/10/2020, Rv. 280247-01).
La cd. “quasi flagranza”, pertanto, presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del sogget inseguitore con quello che procede all’arresto (così Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, Starzynski, Rv. 279023, in una fattispecie in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto alcuni oggetti, aveva inseguito l’autore senza perderlo di vista, fino all’arrivo della polizia).
2. Ne consegue che, conformemente all’orientamento prevalente di questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, COGNOME, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, COGNOME, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 243358) deve pervenirsi all’annullamento senza rinvio della ordinanza di non convalida dell’arresto, attesa l’inutilità di investire il Tribunale di Roma di una pronuncia che avrebbe val meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittima eseguito.
Così deliberato in camera di consiglio, il 6 novembre 2025
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