Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44636 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
SOTO COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Giudice del Tribunale di Roma il 13 luglio 2023, all’esito dell’udienza fissata per la convalida dell’arresto di NOME COGNOME, operato dalla polizia giudiziaria nella ritenuta flagranza del reato di furto consumato aggravato di uno zaino, sottratto al proprietario con mezzo fraudolento e in un luogo in cui si somministrato alimenti e bevande, fatto contestato come commesso il 12 luglio 2023, non ha convalidato l’arresto e, ritenuta la insussistenza di esigenze cautelari, ha respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare, ha ordiNOME la liberazione dell’imputato ed ha restituito gli atti al AVV_NOTAIO Ministero.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma, che si affida ad un unico complessivo motivo con il quale lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge.
Il provvedimento sarebbe il frutto di una lettura che si stima superficiale della nota sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267951, in quanto esso afferma l’insussistenza dello stato di flagranza, mentre nel caso di specie è accaduto che la persona offesa abbia inseguito ed addirittura fermato il responsabile, sino a recuperare il maltolto e a consegnare l’uomo alla polizia giudiziaria nel frattempo intervenuta.
Avendo il Tribunale trascurato di considerare il fatto storico dell’avvenuto effettivo inseguimento ad opera della vittima – con le sue doverose conseguenze in punto di diritto – la mancata convalida sarebbe illegittima e da annullare.
Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 20 settembre 2023, sottolineato che non è necessaria la coincidenza tra soggetto inseguitore e soggetto che procede all’arresto, ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugNOME perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Il Difensore dell’imputato nella memoria del 27 settembre 2023 ha chiesto respingersi il ricorso del P.M.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
Il richiamo operato da parte del decidente alla nota sentenza della S.C. n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016. P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267951 (secondo cui «È illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base
delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Nella specie l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore)»), non è pertinente.
Occorre, infatti, convenire con il Procuratore Generale che, come già condivisibilmente affermato dalla S.C. in più occasioni, in tema di arresto in flagranza, la c.d. “quasi flagranza” presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto (Sez. 5, n. 12767 del 17/01/20220, PMT in proc. Starzynasky Marcin JA, Rv. 279023; in termini, Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020, PMT in proc. COGNOME NOME, Rv. 280247).
Nel caso di specie, è dalla stessa ricostruzione degli eventi che si rinviene alla p. 2 dell’ordinanza, ove si dà atto della percezione del fatto e della continuità nell’inseguimento dell’autore, che discende la valutazione in termini di legittimità dell’arresto operato.
3.Consegue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 10/10/2023.