Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32975 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2024 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l’ordinanz in data 1 aprile 2024 con la quale il Giudice del Tribunale della stessa città non ha convali l’arresto eseguito nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME gli estrem quasi flagranza in relazione ai reati di furto aggravato, consistiti nella sottrazione di custoditi all’interno di due autovetture parcheggiate NOMEa pubblica via.
Il giudice procedente ha osservato che l’arrestato era stato rintracciato dagli operant polizia giudiziaria, i quali avevano ricevuto dalla centrale operativa la segnalazione ch cittadino aveva assistito e ripreso con il proprio cellulare le fasi dei furti posti in ess soggetto all’interno di una Fiat Panda e di una Fiat Punto, parcheggiate NOMEa pubblica vi testimone, identificato in COGNOME NOMENOME raggiunto dagli operanti, mostrava agli stessi i dei furti NOMEe descritte autovetture, permettendo loro l’individuazione dell’autore. I subito dopo, iniziavano la ricerca del soggetto ripreso, individuandolo in un’altra strada, me si aggirava tra auto in sosta con fare sospetto e, NOMElo controllato, trovavano indosso a stesso oggetti provenienti dai furti precedentemente consumati.
Il giudice ha NOME che tale sequenza non sia sufficiente ad integrare il requisito quasi flagranza e, perciò, non ha convalidato l’arresto.
Quale unico motivo di doglianza, il P.M. ricorrente deduce violazione di legge i riferimento alla mancata convalida e all’interpretazione della nozione di quasi flagranza di all’art. 382 cod.proc.pen..
Nel ricorso si osserva che la nozione di quasi flagranza si configura sia nell’ipo dell’inseguimento subito dopo la commissione del reato, sia nell’ipotesi in cui il soggetto v sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiest l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é fondato.
1.1 In linea generale, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla giudiziaria NOMEa base NOME informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatez fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presu la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, NOME tracce del reat e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Nella specie l’arresto era stato ese
NOMEa base NOME sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggress (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01).
La Suprema Corte, nel tracciare la corretta ermeneusi del disposto dell’art. 382, comma 1, cod. proc. pen., ha avuto modo di precisare che lo stato di quasi flagranza è ravvisabile in situazioni: a) qualora, subito dopo il reato, l’arrestando sia inseguito dalla polizia giu dalla persona offesa o altre persone, dovendosi pertanto escludere da tale ipotesi il caso in la polizia giudiziaria intervenga in loco e, quindi, si ponga NOMEe tracce del fuggitivo, per effett NOME informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell’autore del delitto e la di fuga di costui; e perciò, l’inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì NOMEa scor NOME dichiarazioni acquisite dai testimoni; b) nella evenienza in cui l’arrestando sia sorpres cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Nel caso di specie, non viene in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, atteso ch operanti di Polizia non assistevano ai fatti e pervenivano al rintraccio di COGNOME NOME NOME NOME indicazioni di un testimone che mostrava loro il filmato riproducente le fasi de all’interno NOME auto.
Sussiste, nondimeno, la seconda ipotesi di quasi flagranza, essendo l’indagato stato sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione del delitto. Ed invero momento in cui veniva individuato dagli operanti, il COGNOME veniva trovato in possesso di della refurtiva prelevata poco prima dalle autovetture in cui erano stati consumati i furti o di contestazione, tracce tangibili della stretta contiguità temporale fra il fatto-re “sorpresa” da parte degli operanti.
Ne discende che, nella specie, sussistevano certamente i presupposti per l’adozione della misura pre-cautelare.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
ci í nnulla senza rinvio il provvedimento impugNOME perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 21 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente