Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TORINO c/ COGNOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza dell’11/09/2023 del TRIBUNALE di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte voglia annullare senza rinvio l’impugnata ordinanza perché l’arresto è stato eseguito legittimamente.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 11/09/2023 il Tribunale di Torino non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen. (tentata rapina impropria in un supermercato), ritenendo insussistente il presupposto della cd. quasi flagranza, in quanto i militari operanti non avevano avuto autonoma e diretta percezione della condotta delittuosa, ricostruita sulla base di una valutazione critica delle informazioni loro offerte dagl addetti alla vigilanza.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, eccependo la violazione di legge (artt. 380, comma 2, lett. f, 382, 383 cod. proc. pen.) per avere il giudice esercitato erroneamente il controllo sulla legittimità dell’attività compiuta dalla Polizia Giudiziaria, senza tener conto di tutti gli elementi che erano a conoscenza dei verbalizzanti al momento della dell’adozione del provvedimento restrittivo.
3. Il ricorso è fondato.
La decisione impugnata si basa sul principio di diritto affermato dalle sezioni unite, secondo cui è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 nella specie l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore).
Argomenta altresì la motivazione della sentenza delle sezioni unite che «ai fini della legittimità dell’arresto ciò che rileva è che colui che lo esegue si determini indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino – in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell’autore del reato, e non sulla base di informazioni ricevute da terzi», precisandosi in seguito dal giudice di legittimità che la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281210 – 01).
Sulla base di tali principi, analizzando le circostanze in fatto che caratterizzano l’arresto, così come rilevate nel verbale dei Carabinieri e nello stesso provvedimento impugnato, deve escludersi che la misura restrittiva fu eseguita sulla base di informazioni che gli agenti acquisirono dai dipendenti dell’esercizio commerciale ove fu effettuato il tentativo di rapina: la diretta visione nell’immediatezza delle immagini del sistema di videosorveglianza ha consentito di constatare il tentativo di furto della merce; la presenza dell’indagato presso la sede del supermercato dopo il tentativo di fuga, vanificato dalla vigilanza privata, è stato esplicativo del collegamento, senza soluzione di continuità, fra il sogg to
e il fatto delittuoso; l’esame dei capi danneggiati e delle placchette antitaccheggio manomesse ha reso evidente il tentativo di appropriazione della merce; infine, la constatazione che uno dei dipendenti si trovava presso il pronto soccorso a seguito delle lesioni riportate nella colluttazione con il COGNOME costituisce diretta verifi della violenza esercitata dal COGNOME al fine di ottenere l’impunità.
L’ordinanza impugnata, dunque, non convalidando l’arresto, ha erroneamente applicato l’art. 382 cod. proc. pen. non potendosi escludere nel caso di specie la sussistenza dello stato di flagranza.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente