Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8068 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Vittoria ( RG) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 23/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza in riferimento al reato di ricettazione e il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/10/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona convalidava l’arresto di COGNOME NOME eseguito in data 21/10/2023 in relazione ai delitti di rapina (capo a), resistenza a pubblico ufficiale (capo b) e ricettazione (capo c) ed applicava nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l’indagato, sollevando i seguenti motivi di gravame: erronea applicazione della legge penale,
ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., non essendo sussistente lo stato di flagranza o di quasi flagranza in relazione al reato di rapina impropria e ricettazione e per essere insussistenti le ragioni legittimanti l’arresto facoltativo per il reato di cui all 337 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al motivo relativo alla convalida dell’arresto per il delitto di ricettazione ed è inammissibile nel resto.
1.1. Il Giudice ha legittimante ravvisato, nel caso di specie, la ricorrenza dello stato di quasi flagranza idoneo a giustificare, ai sensi dell’art. 381 comma 1 cod. proc. pen., la privazione della libertà personale dell’indagato in relazione al reato di rapina; in tal senso si è fatto riferimento alla circostanza che l’arresto avvenuto a limitata distanza di tempo dalla rapina ed in seguito all’inseguimento dell’indagato che, dopo aver eseguito la rapina si dava alla fuga a bordo di un motoveicolo risultato denunciato rubato un mese addietro.
Raggiunto dagli operanti NOME opporteva resistenza, divincolandosi. Deve, al riguardo, ritenersi, conformemente alla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 n. 44369 del 10/11/2010, Rv. 249169; Sez. 1, n. 6916 del 24/11/2011, Rv. 252915) condivisa dal Collegio, che nella nozione di inseguimento del reo, nell’ambito della cosiddetta quasi flagranza del reato, sia ricompresa l’azione immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purchè protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi, o di altre persone a conoscenza dei fatti. Quindi l’inseguimento può avvenire anche dopo un periodo di tempo necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili iniziare le ricerche; in sostanza nell’inseguimento ad opera della forza pubblica è compresa ogni attività d’indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato, purchè detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, anche se si protragga per più tempo (Sez. 4, n. 4348 del 12/11/2002, Rv. 226984; Sez. 4 n. 299980 del 20/6/2006, Rv. 238816).
1.2.Nel caso di specie, appunto, sulla base degli elementi risultanti dall’ordinanza impugnata, è indubbio che gli operanti intervennero subito dopo la commissione del reato di rapina impropria in seguito alla chiamata della persona offesa e da quel momento in poi non risulta alcuna interruzione dell’attività di “inseguimento” dell’indagato, individuato a breve distanza, dopo poco tempo, dai militari del NOR.
Anche in relazione al delitto di resistenza si è proceduto correttamente, stante la stato di flagranza, visto che COGNOME dopo essere caduto a terra, raggiunto dagli operanti, cercava di divincolarsi dai militari intervenuti.
L’ordinanza è censurabile per difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato in relazione al delitto di ricettazione per il quale il Pubblico Ministero non aveva formulato la richiesta di convalida.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al reato di ricettazione, perchè l’arresto non poteva essere convalidato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 26/1/2024