Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1281 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1281 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRINDISI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI
COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e t.-‹ lette/5~ le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE
udito il difensore
I
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Brindisi avv l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi in data 25/3/2022, che no convalidato l’arresto di NOME, per il reato di rapina in da NOME COGNOME, pur ritenendo la sussistenza di gravi indizi di che hanno determinato l’applicazione della misura cautelare degli ar domiciliari.
Il ricorrente evidenzia come il giudice abbia erroneamente escluso la sussis nella specie dei presupposti della quasi flagranza rilevante ai fini dell’art cod. proc. pen., fattispecie che ricorre allorché l’indiziato sia sorpreso c tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso, immediatamente prima, reato.
Sottolinea, richiamando giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 38404 2019 Rv. 277187) come a tale fine non è richiesto che la polizia giudiziaria avuto diretta percezione dei fatti, nè occorre che la sorpresa dell’indag cose o tracce del reato poco prima commesso, non sia casuale, correlando invece, alla diretta percezione soltanto degli elementi idonei a far sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell’indagato, temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”. Nell specie il NOME , all’esito di perquisizione personale e veicolare, operata polizia giudiziaria a distanza di circa 40 minuti della rapina, veniva tr possesso delle due banconote da 50 € e dei sei preservativi sottratti alla che la stessa aveva puntualmente descritto nell’immediatezza dell’interv effettuato dalla polizia giudiziaria.
Lamenta che il giudice ha omesso totalmente di verificare la ricorrenza requisito della sorpresa dell’indagato con cose e tracce dalla quale appari egli avesse commesso il reato immediatamente prima, presupposto che era sta espressamente posto a base della richiesta di convalida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite (senten n39131 del 2016) deve ritenersi illegittimo l’arresto in flagranza operat
polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terz nell’immediatezza del fatto, poiché, in tali ipotesi non sussistono le condizioni di quasi flagranza che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Come precisato dalle Sezioni Unite lo stato di quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni: 1) qualora subito dopo il reato l’arrestando è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, dovendosi pertanto escludere da tali ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e quindi si ponga sulle tracce del fuggitivo per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa l’identità dell’autore d delitto e la direzione di fuga di costui, dunque nel caso in cui l’inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni; 2) nel caso in cui l’arrestando è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Nel caso di specie non viene in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, bensì la seconda ipotesi, essendo l’indagato stato sorpreso con cose o tracce rivelatrice della recentissima commissione del reato .
Ne discende che sussistevano certamente i presupposti per l’adozione della misura precautelare nei confronti di NOME NOME.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio quanto alla non convalida dell’arresto attesa l’inutilità di investire il giudice a quo di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell’operato della Polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
Roma 26.10.2022
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
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