Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 144 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 144 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia, riqualificata in personali l’originaria imputazione di tentato omicidio, per accoltellamento, elevata nei confron NOME COGNOME, non convalidava l’arresto del medesimo, disponendone l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
A ragione della decisione, adduceva di non poter ravvisare, nella situazione che aveva condotto all’arresto dell’indagato per il reato riqualificato come sopra, commesso in danno NOME COGNOME il 12 marzo 2022 in Fiumicino, il presupposto dello stato di flagranza o quasi flagranza, poiché la misura precautelare era stata adottata non a seguito della diretta percezio degli accadimenti da parte degli investigatori operanti, ma sulla base delle indicazioni fornite persona offesa.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per vizio di motivazione, osservando:
che il G.i.p. non aveva tenuto conto che gli operanti, intervenuti sul luogo dei fatti pe segnalazione di accoltellamento sulla pubblica via, avevano notato un uomo accasciato a terra, ferito e sporco di sangue, così avendo una chiara e diretta percezione del reato appena commesso e non una conoscenza basata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, come erroneamente affermato in ordinanza;
che il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza richiamata dal G.i.p. 39131/2016 non si attagliava al caso di specie, in cui l’individuazione dell’indagato era avven sulla base di ulteriori e rilevanti elementi che il decidente aveva del tutto trascurato l’abbigliamento del COGNOME al momento dell’arresto, coincidente con quello descritto dalla persona offesa; il contegno del predetto, sorpreso mentre si stava dando alla fuga dal retro de sua abitazione; le tracce ematiche riscontrate dagli operanti sulle maniche della sua giacchet soprattutto, l’ammissione dell’addebito effettuata dall’indagato, una volta fermato dagli oper della Polizia di Stato, e la consegna ai medesimi del coltello a serramanico costituente l’arma delitto.
Il ricorrente chiede, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, essendo stato l’arres legittimamente eseguito.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso p l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Nell’affrontare i temi dedotti nell’ordinanza e nel ricorso, questa Corte ha enucleato alc principi che soccorrono nel caso in esame.
Ha, in particolare, affermato, a Sezioni Unite:
«È illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipote
sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegame inequivocabile con l’indiziato» (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Ventric Rv. 267591).
Ha, poi, affermato, con successive statuizioni delle sezioni semplici:
a) «In tema di convalida dell’arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in l’indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici recentissima commissione del delitto» (Sez. 6, n. 25331 del 19/5/2021, P., Rv. 281749: fattispeci in cui la Corte, in riforma dell’impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente la pol giudiziaria avesse proceduto all’arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento l’indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti “state cercando me” e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità tem tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti);
«In tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della cd. “quasi flagranza nozione di cose o tracce dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato non coincide necessariamente con il compendio dello stesso» (Sez. 2, n. 37303 del 14/6/2019, COGNOME, Rv. 276823: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la quasi flagranza in un caso in cui l’ di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa dell persona offesa abbandonata sulla via di fuga).
Alla luce dei richiamati principi, non compiutamente osservati nel provvedimento impugnato, deve ritenersi fondata la prospettazione del Procuratore ricorrente, in quanto, per come emerso pacificamente dagli atti, NOME COGNOME non è stato arrestato, nel caso di specie, soltanto sulla base delle informazioni fornite agli inquirenti dalla persona offesa, ma anche per sorpreso con cose o tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto: l’indagato è stato, infatti, rintracciato, presso la sua abitazione, dopo circa un’ora dal fat macchie di sangue sul giubbotto descritto dalla vittima e ha spontaneamente ammesso gli addebiti consegnando agli operanti il coltello usato per il ferimento.
Sussiste, pienamente, quindi, nella vicenda de qua, lo stato di flagranza o quasi flagranza legittimante l’arresto, diversamente da quanto ritenuto dal G.i.p. di Civitavecchia.
Da quanto esposto discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con dichiarazione della legittimità dell’arresto eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’arresto legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022