Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50039 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50039 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASSINO nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME SAIF CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
ALA EDDINE IFAOUI CUI TARGA_VEICOLO nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/08/2023 del GIP TRIBUNALE di CASSINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino per nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che non aveva convalidato l’arresto di NOME, NOME e NOME, indagati per i reati di rapina aggravata, lesioni e tentata rapina.
1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero osserva che il giudice aveva affermato che l’arresto non poteva essere convalidato in quanto non sussistevano gli estremi della quasi flagranza del reato di cui ai capi 1 e 3 della rubrica e perché non era stata accertata la provenienza delittuosa di quanto in sequestro e tra la segnalazione del commesso reato e l’avvenuto arresto erano decorse tre ore; diversamente da quanto ritenuto dal giudice, era emerso che i tre indagati erano stati intercettati esattamente nel momento in cui i carabinieri avevano ricevuto la segnalazione della rapina, ossia alle ore 1.30, e che la perquisizione nei confronti di NOME, avvenuta alle ore 1.50, aveva dato esito positivo, in quanto era stata rinvenuta la collana sottratta a NOME, persona offesa della rapina; su tale aspetto la motivazione era del tutto mancante, visto che aveva omesso di considerare il rinvenimento della collana di argento nella disponibilità degli indagati.
1.2 II Pubblico Ministero lamenta inoltre la non corretta verifica delle condizioni legittimanti l’adozione della misura precautelare, essendo del tutto carente la valutazione ex ante dell’operato della polizia giudiziaria; vi era una evidente confusione tra il profilo afferente la valutazione sulla legittimità dell fase pre-cautelare, sorretta dall’immediato ritrovamento della collana e dalla presenza dei segni fisici dell’aggressione con i diversi (e logicamente successivi) profili relativi alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e del merito, attesto che il riferimento al sequestro dell’ulteriore compendio doveva ritenersi circostanza che, allo stato, poteva assumere rilievo unicamente sotto il profilo delle esigenze cautelari; la gravità e la precisione del quadro indiziario emerso al momento dell’arresto apparivano quindi idonei a giustificare la misura precautelare prevista dall’art. 391 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo proposto.
2.1 n Collegio intende ribadire l’orientamento secondo il quale “in tema di arresto in flagranza, la c.d. “quasi flagranza” ricorre quando l’arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in un caso di incidente stradale con fuga del conducente, non ne aveva convalidato l’arresto in considerazione del lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale di arresto, nonostante la polizia fosse giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e, senza intervalli temporali, avesse proceduto all’accertamento dei fatti che aveva, sempre senza soluzione di continuità, condotto all’identificazione dell’autore del reato ed alla sua apprensione presso l’abitazione)” (Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 16/01/2019, PM/Avorgna, Rv. 274909); nel caso in esame, gli indagati sono stati intercettati dopo 10 minuti dalla commissione della rapina dai carabinieri, avvisati dalla Centrale operativa, ed hanno rivenuto indosso all’indagato NOME la collana sottratta a NOME, elemento completamente trascurato dal giudice.
Al di là dell’ora di compilazione dell’atto attestante l’adozione del provvedimento di arresto, la Polizia giudiziaria è intervenuta a distanza di pochissimi minuti; a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte considera effettuato l’arresto nel momento della materiale apprensione fisica dell’arrestato e non in quello della redazione del relativo verbale (Sez. 1, Sentenza n. 23686 del 10/06/2010, Rv.247427; Sez. 6, Sentenza n. 28987 del 11106/2013, Rv.255886); ciò che rileva è che non vi siano intervalli temporali dalla constatazione dell’illecito all’identificazione del responsabile.
Deve essere poi ribadito che l’annullamento da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza va disposto con la formula senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (v., ad es., Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706).
Si deve, infine, ribadire che “il ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell’arresto o del fermo, non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura cautelare, impugnabile dal pubblico ministero con l’appello al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 310, comma 1, cod. proc. pen.; di conseguenza,
qualora, con un unico ricorso, il pubblico ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida, senza che, con riguardo al rigetto (anche implicito) della richiesta di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.” (Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019 Cc., dep. 10/03/2020, PMT/Trombetta, Rv. 278565).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell’arresto.
Così deciso in Roma il 14/11/2023
Il Consigliere estensore
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