Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8119 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Innperia in data 6/11/2024 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE n. in Marocco il 27/8/2004 e Mhod Brdo n. in Algeria il 15/9/2005
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Imperia negava la convalida dell’arresto di COGNOME e COGNOME sottoposti a misura precautelare in relazione al delitto di rapina aggravata, per difetto del requisito della q flagranza e, in accoglimento della domanda cautelare del P.nn., ritenuta la sussistenza di gravi
indizi del reato a carico degli indagati e di un concreto rischio di reiterazione di condotte stessa specie, applicava agli stessi la misura della custodia cautelare in carcere.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 380 e 382 cod.proc.pen. in quant Gip avrebbe rigettato la richiesta di convalida dell’arresto sulla base di richi giurisprudenziali non pertinenti, nonostante dagli atti emerga che non sussiste alcun apprezzabile scarto temporale tra il momento dell’intervento della P.g. sul luogo del reato e rinvenimento di tracce dello stesso, commesso immediatamente prima dagli arrestati, situazione che integra la quasi flagranza. Pertanto, il profilo valorizzato in senso negativo Gip, ovvero la mancata diretta percezione dei fatti da parte della Polizia Giudiziaria, è erron alla luce dell’accertata presenza sulle persone degli indagati di tracce del reato appen commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato in maniera manifesta. Questa Corte, nella sua massima composizione nomofilattica, ha chiarito che è illegittimo l’arresto in flagranza operato da polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “qu flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (S U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME,Rv. 267591-01;in senso conforme, tra molte,Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017, Rv. 270104-01; n. 36169 del 22/09/2021, Rv, 281887- 01; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, Rv. 281749-01).
1.1 Secondo quanto riportato dall’ordinanza impugnata, dal verbale d’arresto risulta che la P.g., giunta sul luogo a seguito di segnalazione di una lite tra soggetti extracomunitari, rinveniva l’indagato COGNOME unitamente alla p.o. NOME COGNOME entrambi in stato ubriachezza, mentre una terza persona, successivamente identificata in Mhod Brdo, veniva fermata mentre si allontanava. Nella circostanza gli operanti raccoglievano le dichiarazioni de primi due stranieri, assumevano a sommarie informazioni testimoniali il teste oculare NOME COGNOME e sottoponevano a perquisizione gli indagati, rinvenendo sulla persona dell’Ezzoudali il telefono cellulare sottratto alla p.o. e su quella del COGNOME la somma di euro sette, p sottratta alla vittima.
1.2 La ricostruzione dei fatti, condivisa dal P.m. impugnante, dà conto della correttezza della valutazione del Gip atteso che, per espressa previsione normativa, la quasi flagranza, nell’ipotesi che qui interessa, diversa da quella dell’inseguimento, è ravvisabile nei confro di chi , “è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, cose o tracce che non debbono essere oggetto di ricerca da parte
degli investigatori ma debbono essere dagli stessi constatate e debbono apparire dimostrative del collegamento con il reato appena commesso. Deve, dunque, escludersi che sia richiesta la diretta percezione della commissione del reato da parte della P.g., essendo invece necessario che gli operanti, all’atto dell’intervento, colgano cose o tracce idonee a collega in maniera diretta e inequivoca l’indiziato al reato.
Simile interpretazione è l’unica coerente con la ratio legis che autorizza la privazione della libertà personale ad opera della Polizia giudiziaria, in assenza di un preventivo vagl giurisdizionale, solo in situazioni di urgenza (reato in corso di esecuzione) ovvero di evidenz indiziaria circa la responsabilità del soggetto.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente