Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10765 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10765 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI nel procedimento a carico dì:
COGNOME NOME nato a BRA il 09/07/1998
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. E’ proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica di Asti avverso il provvedimento di non convalida dell’arresto di COGNOME COGNOME, emesso dal Giudice presso il Tribunale di Asti in data 30 settembre 2024.
2.Deduce il ricorrente, con l’unico motivo articolato, la mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione relativa alla ravviata insussistenza della fragranz quasi flagranza. Con verbale del 23 ottobre 2024 sono stati tratti in arresto COGNOME NOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli articoli 110, 624 e 625, n. 2 cod. Il 24 ottobre 2024, in sede di udienza di convalida e giudizio direttissimo, il giudice convalidato l’arresto di COGNOME mentre non ha convalidato quello di COGNOME NOME NOME, ritenendo non sussistente per quest’ultimo il requisito della fragranza o quas flagranza. Ha, in particolare, motivato sul punto, osservando che per il COGNOME tal requisito non può ritenersi soddisfatto, posto che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’inseguimento o comunque la decisione di trarre il soggett in arresto ravvisando la situazione di quasi flagranza deve derivare dalla dirett percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, non potendosi estendere ta nozione all’ipotesi in cui, come nel caso di specie, siano state svolte ulteriori indag ancorché brevi. Laddove dal verbale di arresto non si evince alcun riferimento alla circostanza che vi sarebbe stata una fuga dei due uomini con conseguente inseguimento della P.G. operante. Invero dalla lettura di tale verbale emerge che nell’espletamento di un servizio perlustrativo alle 04:50 del 23/10/2024 la P.G. aveva notato la presenza di due giovani identificati poi nei suindicati indagati, che si accompagnavano a piedi lungo una via, teatro di recenti furti consumati in danno di esercizi commerciali. In virtù di circostanza considerata unitamente all’orario notturno, gli operanti avevano provveduto a sottoporre a perquisizione personale i due uomini, attività che aveva consentito di rinvenire sulla persona di El Aljaoui beni proventi del furto perpetrato pochi minuti prim dai due uomini ai danni di un’attività commerciale sita a poche decine di metri dal luogo in cui í predetti erano stati notati dalle forze dell’ordine e sottoposti a perquisizi giudice, oltre a non fornire alcuna motivazione sulla ragione per la quale ha ritenuto ricondurre il caso in esame all’ipotesi della quasi flagranza, ha omesso di prendere in considerazione l’ipotesi della flagranza impropria riscontrabile nel caso in cui il sogge venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia evidente che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, o comunque non ha fornito alcuna motivazione sulla ragione per cui non ha ritenuto sussistente tale situazione, peraltro emergente dalla ricostruzione dei fatti operata dalla P.G. nel verbale di arresto. Peraltro, è pacifico ch Corte di Cassazione – copia non ufficiale
caso di quasi flagranza costituita dalla sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle qu appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, non è richiesto che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti. A ciò si aggiunga che in merito alla nozione tracce del reato la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come la stessa non debba essere considerata in senso meramente letterale comprendendo anche altri elementi da prendere in considerazione, quali la condotta dell’autore dei fatto, l’atteggiamen assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa. Indi si insta per l’annullamento sen rinvio dell’ordinanza impugnata con i provvedimenti consequenziali.
3.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il difensore dell’imputato, con la memoria pervenuta in atti, ha chiesto rigettars ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è nel suo complesso infondato.
Esso non considera quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 39131 del 24/11/2015 – dep. 21/09/2016, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 267591, secondo cui è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudizia sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fat poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la qu presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (nella spec l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offes riguardanti le generalità dell’aggressore).
Tale principio è stato ribadito da questa Corte in Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017, Rv. 270104 – 01 in relazione ad una fattispecie, analoga a quella oggetto del ricorso in scrutinio, relativa al reato di fuga dopo un incidente stradale, in cui si è ritenuto es da censure l’ordinanza di non convalida dell’arresto in quanto eseguito all’esito d investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti.
A ciò si aggiunga che la fattispecie della quasi flagranza – che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato – deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (Sez. 4, Sentenza n. 5349 del 04/12/2019, Rv. 278443). E lo stesso l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto, o
dalla persona offesa, può anch’esso assumere rilievo ai fini della configurazione della quasi flagranza purché si risolva, con assoluta probabilità, in un indicatore del avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto momento dell’intervento dalla polizia giudiziaria (così, ad es., Sez. 5, Sentenza n. 371 del 28/11/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 278295 – 01).
Ciò posto in diritto, si osserva che nel caso di specie, secondo quanto emerge dal verbale di arresto ! COGNOME è stato trovato in compagnia di NOME COGNOME; solo indosso a quest’ultimo sono state trovate tracce del reato (la refurtiva); COGNOME non è scappato e dunque, non ha tenuto un comportamento tale da lasciar presumere che avesse appena compiuto il reato; egli ha riferito di aver incontrato NOME COGNOME poco pri raccogliendone le confidenze sulla commissione del reato; la polizia giudiziaria, comunque, non ha assistito al reato ed ha ricostruito la partecipazione di COGNOME solo ex post a seguito delle indagini avviate nell’immediatezza del fatto attraverso la verifi delle immagini della telecamera sita sul luogo del furto, che consentivano di appurare il coinvolgimento di COGNOME.
La soluzione dì continuità intervenuta tra il momento in cui gli operanti hanno rinvenuto COGNOME in compagnia di NOME COGNOME – circostanza giustamente ritenuta di per sé non univoca tenuto anche conto del comportamento neutro assunto da COGNOME – e il momento dell’arresto, intervallato dalle indagini eseguite sulla telecamera attraverso l quali si è appurato il coinvolgimento dì COGNOME, non consente in alcun modo di ravvisare la quasi flagranza invocata in ricorso, alla stregua dei principi affermati da giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, sopra riportati, qui pienamente condivisi.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M. Così deciso il 20/1/2025.