Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47430 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CUNEO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE 020TPVW) nato il DATA_NASCITA
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CUNEO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza resa in data 11.8.2023 dal GIP del Tribunale Cuneo, con la quale non è stato convalidato l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione al reato di tentato furto aggravato in concorso, avendo gli indagati cercato di introdursi, ripiegando verso l’esterno un tratto della recinzione, all’interno di una officina sita in Cervasca (CN), non riuscendo nel loro intento a causa dell’intervento del titolare dell’officina (fatto del 9.8.2023).
Il ricorrente deduce violazione di legge, per non avere il giudice considerato che è in stato di flagranza anche chi è inseguito dilla persona offesa subito dopo il reato, ed in questo caso il COGNOME (titolare dell’officina), prima di fornire informazioni ai verbalizzanti, aveva inseguito alla guida della propria autovettura il furgone condotto da “un uomo di corporatura robusta”, fino ad una strada senza uscita, dove il conducente abbandonava velocemente il furgone, dandosi alla fuga. Poco dopo, il personale della polizia rintracciava il soggetto inizialmente inseguito dalla persona offesa, mentre si trovava a bordo dell’autovettura Ford Fiest TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, che la persona offesa aveva già visto dopo la mezzanotte di quella stessa notte, a duecento metri dalla propria officina, notando anche altre due persone munite di torcia, successivamente trovate a bordo della suddetta Ford Fiesta. Il tutto in un arco temporale di un’ora e mezza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
Va osservato che, nel caso, diversamente da quanto sostenuto dalla parte pubblica ricorrente, non è riscontrabile alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, in quanto la valutazione del giudicante si è attenuta ai dettami della giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo al principio per cui è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sull base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda
2 GLYPH
all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (cfr. Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 – dep. 2016, Rv. 267591 – 01).
In altri termini, l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all’individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine, per quanto svolta nell’immediatezza dei fatti, non può integrare la condizione di “quasi flagranza” di cui all’art. 382 cod. proc. pen.
In proposito, è stato condivisibilmente affermato che la “eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libert una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell’arrestato. Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all’arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza. Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fondati sul piano affatto differente degli elementi investigativi assunti (ancorché prontamente e magari anche in loco) dalla polizia giudiziaria, non offrono analoghe sicurezza e affidabilità di previsione” (così, in ‘motivazione, la citata Sez. U, n. 39131/2015).
In questa prospettiva, è stato precisato che la c.d. “quasi flagranza” deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (cfr. Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019 – dep. 2020, Rv. 278443 – 01).
6. Nel caso di specie, il Tribunale ha motivatamente riscontrato che le forze dell’ordine avevano proceduto all’arresto degli indagati solo dopo avere assunto informazioni dal COGNOME, il quale aveva indicato agli operanti l’esistenza della Ford Fiesta, vista in occasione del suo primo accesso, quella notte, nei pressi dell’officina; egli aveva quindi fornito agli operanti il numero di targa (TARGA_VEICOLO) che avrebbe, di lì a poco, consentito ad un’altra pattuglia di individuare e fermare la vettura, a bordo della quale venivano rinvenuti i tre indagati, prontamente arrestati. È indubbio, quindi, che nell’immediatezza era mancata, da parte degli operanti, una autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con gli indiziati, al di là delle informazioni apprese dalla persona offesa.
Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente ,