Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46867 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46867 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, sulla richiesta di convalida dell’arresto eseguito nei confronti di NOME COGNOME NOME in data 12 luglio 2023 in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 commi 1 nn. 4 e 8 bis cod.pen., non ha convalidato l’arresto atteso che l’operante di RG. ha dichiarato di essere intervenuto quando i fatti si erano già consumati e ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché il concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, ha applicato allo stesso la misura coercitiva del divieto di dimora nel Comune di Roma.
Con un unico motivo assume che l’ordinanza é frutto di un’erronea applicazione degli artt. 381 e 382 cod.proc.pen. e di una lettura frettolosa della sentenza delle S.U. n. 39131 del 2015.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Va premesso che la provvisoria privazione del diritto fondamentale della libertà personale, di iniziativa della polizia giudiziaria e in carenza di alcu provvedimento motivato della autorità giudiziaria, rappresenta, per vero, istituto di carattere affatto eccezionale e in tal senso è espressamente connotato dall’articolo 13, comma 3, Cost.
Le disposizioni della legge ordinaria e, segnatamente, del codice di rito, che disciplinano l’arresto sono, pertanto, di stretta interpretazione (articolo 14 comma 1, preleggi).
A riguardo le S.U. con la sentenza n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267591 hanno ritenuto che é illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terz nell’immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Nella specie l’arresto era stato eseguito sulla base
delle sole COGNOME indicazioni COGNOME della COGNOME persona COGNOME offesa, COGNOME riguardanti COGNOME le generalità dell’aggressore).
La c.d. “quasi flagranza” presuppone, invece, che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto. Il requisito della “quasi flagranza” presuppone l’autonoma e immediata percezione da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez.4, n.36169 del 22/09/2021, PMT/Martone, Rv.281887; n.1797 del 18/10/2018, PMT C/Avorgna, Rv.274909; n.38404 del 19/06/2019, COGNOME, Ry.277187) ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto (sez. 5, n.12767 del 17/01/2020, PMT/Starzynski, Rv.279023-01, sez.5, n.34326 del 12/10/2020, PMT/Ritacca, Rv.280247).
Ebbene, nel caso in specie il giudice non ha proceduto ad una corretta sussunzione giuridica della sequenza fattuale che aveva c:ondotto all’arresto dell’indiziato in relazione al reato di furto aggravato, laddove dall’esame del verbale di arresto risulta sussistere, in chi vi ha proceduto, la immediata e autonoma percezione degli elementi del reato e l’immediato collegamento con chi risultava esserne stato l’autore.
Ed invero, stando a quanto si ricava dall’ordinanza impugnata, posto che l’arresto, trattandosi di reato procedibile a querela, non poteva essere eseguito da privati bensì solo dalla Polizia giudiziaria, l’operante che vi ha provveduto presso la Stazione Termini, INDIRIZZO aveva preso contatti direttamente con il vigilante NOME il quale accortosi che il NOME aveva sottratto un portafoglio ad un viaggiatore lo aveva bloccato per un braccio intimandogli di stare fermo. Pertanto, l’intervento della Polizia giudiziaria era avvenuto in un momento in cui l’autore del fatto era presente in quanto fermato dal vigliante.
Sussiste, pertanto, in tale ipotesi, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
In conclusione il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto é stato legittimamente eseguito.
Così dec1512,i1 10.10.2023