Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50064 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50064 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GEMONA DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
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RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 15 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine non convalidava l’arresto di COGNOME NOME, indagato per il reato di rapina.
1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine, eccependo l’erronea disapplicazione dell’art. 7-bis comma 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n.15; premette che COGNOME, subito dopo la consumazione del reato, era stato inseguito e fermato da personale dell’esercito, che lo aveva ricondotto presso il negozio, dove aveva pagato la merce di cui si era impossessato; poiché dopo il pagamento della merce, COGNOME era stato lasciato andare ed era stato poi fermato da agenti di polizia, non sussisteva, secondo il giudice, soluzione di continuità tra il fatto criminoso e la successiva azione diretta ad arrestare i responsabile del reato.
Ciò premesso, il Pubblico Ministero osserva che erroneamente erano state attribuite funzioni di polizia giudiziaria al personale dell’esercito che aveva pe primo fermato COGNOME, posto che, in base all’art. 7 citato, i militari dell’eserc in servizio di pattugliamento urbano, purchè non appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE, non detengono funzioni di polizia giudiziaria; pertanto, l’intervento di polizia giudiziaria era rappresentato unicamente dall’intervento degli operanti della Questura di Udine e la condotta posta in essere dai militari dell’esercito, che avevano permesso a COGNOME di allontanarsi, non aveva determinato alcuna interruzione tra l’azione criminosa e l’intervento della polizia giudiziaria p l’arresto del responsabile, avvenuto pochi minuti dopo i fatti.
1.2 Il Pubblico Ministero eccepisce l’erronea interpretazione e l’errata applicazione dell’art.382 cod. proc. pen., considerato che il giudice aveva del tutto omesso ogni valutazione sul requisito della c.d. quasi flagranza nel reato: era evidente che l’indagato era stato colto nella quasi flagranza del reato, in esito a verifiche immediatamente poste in essere dalla Polizia giudiziaria operante, non appena avuta notizia del reato e subito dopo la commissione del medesimo, visto che COGNOME era stato fermato dagli operanti immediatamente e nelle vicinanze del luogo del commesso reato e trovato in possesso dello scontrino relativo alla merce illecitamente sottratta dal punto vendita e che era stato costretto a pagare poco prima; il personale della Polizia Giudiziaria aveva anche provveduto a visionare i filmati registrati delle telecamere di sorveglianza, da cui si evinceva la sussistenza della condotta delittuosa, per cui l’arresto era quindi avvenuto a seguito di emergenze desunte dalla diretta percezione 4c12
parte degli operanti delle tracce del reato commesso immediatamente prima del loro intervento
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Nel caso in esame non è in discussione la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che procedeva all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato ma, secondo l’ordinanza impugnata, il fatto che vi era stata una interruzione tra l’azione delittuosa e l’intervento della polizia giudiziaria, rappresentato dall’intervento del personale dell’esercito; a tale proposito si deve rilevare che in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del “reo” con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la “sorpresa” avvenga in maniera non casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.
Nel caso in esame gli agenti di polizia, una volta avvisati del commesso reato, hanno provveduto ad arrestare l’indagato, per cui non si può dire che vi sia stata una interruzione tra la commissione del fatto e la percezione da parte degli agenti delle tracce del reato; del tutto irrilevante, pertanto, è che COGNOME fosse stato lasciato andare da personale dell’esercito, condotta che non ha inciso in alcun modo sulla sequenza degli accadimenti.
Per effetto dei vizi riscontrati, l’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la legittimità dell’arresto.
Così deciso il 28/11/2023