Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37422 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PM di Udine, nel procedimento a carico di NOME, nata in Senegal il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del GIP del Tribunale di Udine dell’8.2.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona ,del AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8.2.2024 il GIP presso il Tribunale di Udine ha respinto la richiesta di convalida dell’arresto di NOME COGNOME – indagata per violazione di domicilio aggravata e rapina pluriaggravata in danno di NOME COGNOME – nonché quella di applicazione della misura cautelare disponendo così la liberazione della predetta laddove non detenuta per altra causa;
ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Udine deducendo violazione di legge penale con riguardo agli artt. 380, 382 e 391 cod. proc. pen.: richiama la considerazione ritenuta “assorbente” dal GIP per non procedere alla convalida dell’arresto ed alla adozione della sollecitata misura personale, ovvero l’avere la persona offesa accennato all’esercizio di violenza nei suoi confronti soltanto nella denuncia e non già nella concitata telefonata al NUE e parlando con il figlio; tanto premesso, osserva che il GIP sembra aver confuso il profilo della convalida dell’arresto con quello della applicazione della misura cautelare nonostante la diversità dei relativi presupposti ed aggiunge che l’ordinanza impugnata ha omesso di motivare compiutamente circa il requisito della quasiflagranza avendo richiamato un precedente giurisprudenziale relativo ad un caso tutt’affatto diverso; ripercorre quindi lo sviluppo dell’episodio qui in esame in cui la NOME era stata fermata a 50 metri dall’abitazione del COGNOME che aveva chiamato il NUE dicendo che una donna, di cui aveva descritto l’abbigliamento, corrispondente a quello della predetta, lo stava derubando; sottolinea come il presupposto della quasi-flagranza siano le “cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” che, nel caso di specie, erano ravvisabili proprio nell’abbigliamento dell’indagata non potendosi invece attribuire valore dirimente al mancato rinvenimento, indosso all’arrestata, della somma sottratta alla vittima;
la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va opportunamente premesso che il ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto è consentito esclusivamente per vizi di legittimità relativi, in particolare, al titolo del reato, all’esistenza o meno del flagranza e all’osservanza dei termini, restando perciò escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l’affermazione della responsabilità (cfr., tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 21771 del 18/05/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01).
Per altro verso, il ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell’arresto o del fermo, non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura cautelare, impugnabile dal pubblico ministero con l’appello al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 310, comma 1, cod. proc. pen.; di conseguenza, qualora, con un unico ricorso, il pubblico ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida, senza che, con riguardo al rigetto (anche implicito) della richiesta di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. (cfr., tra le tante. Sez. 1 , n. 9524 del 12/06/2019, dep. 10/03/2020, COGNOME, Rv. 278565 – 01, in cui la Corte ha anche precisato che qualora, con un unico ricorso, il pubblico ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida, senza che, con riguardo al rigetto, anche implicito, della richiesta di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).
Sempre in via di premessa generale, va precisato che sussiste l’interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell’arresto e del fermo (cfr., così, da ultimo, Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023, Uzdienov, Rv. 285283 – 01).
Tanto premesso, rileva il collegio che, nel caso di specie, il GIP del Tribunale di Udine non ha convalidato l’arresto ritenendo, per un verso, inattendibile la versione della vittima che soltanto in sede di denuncia avrebbe riferito del gesto di violenza fisica subito dalla donna nell’atto di sottrargli somma di 60 euro e di cui, invece, nelle due chiamate al NUE ed al figlio, non aveva fatto cenno alcuno; per altro verso, il GIP ha valorizzato il mancato rinvenimento, sulla persona dell’indagata, della somma che pochissimi minuti prima sarebbe stata sottratta al denunziante.
Quanto al primo aspetto, non può non condividersi l’affermazione del PM impugnante che, correttamente, ha sottolineato come si tratti di un profilo attinente la gravità indiziaria estraneo, pertanto, al giudizio di convalida dell’arresto che, come si è visto, ha riguardo al titolo del reato, all’esistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini.
Sul secondo aspetto, invece, occorre soffermarsi brevemente.
Il PG, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, ha invocato i principi affermati dalle SS.UU. nella sentenza “Ventrice” del 2015 secondo cui deve
ritenersi illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste nemmeno la condizione di “quasi flagranza”, che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
In realtà, la vicenda esaminata nella decisione delle SS.UU. attiene alla ipotesi (anch’essa di “quasi flagranza” ma nella diversa accezione) dell'”inseguimento” del reo da parte ella PG sottolineando come non fosse percorribile la interpretazione secondo cui nella nozione di “inseguimento” doveva farsi rientrare anche l’ipotesi della acquisizione della notizia dalla vittima e della immediata attivazione delle ricerche dei responsabile prontamente individuato; le SS.UU. hanno infatti evidenziato che le ragioni per le quali l’unica nozione di “inseguimento”, accettabile alla luce della lettera della legge e dei principi costituzionali fosse quella concernente l’eventualità in cui la PG (ma anche il privato) avesse avuto diretta contezza della commissione del reato per poi procedere, senza soluzione di continuità, ad inseguire i colpevoli traendoli in arresto.
Il caso di specie, invece, va ricondotto all’altra ipotesi di “quasi flagranza” contemplata dalla norma, ovvero quella in cui il “collegamento” immediato con il fatto di reato viene fatto discendere non già dalla diretta percezione della condotta illecita ma dal rinvenimento, sulla persona del reo, di “cose o tracce” partendo dalle quali sia possibile formulare una diagnosi circa la sua diretta ed immediata riferibilità all’arrestato.
Si tratta, come è stato più volte ribadito da questa Corte, di situazioni e fattispecie diverse proprio in quanto l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza”, costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del soggetto, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima” (cfr., Sez. 4, n. 38404 del 19.6.2019, COGNOME; Sez. 4, n. 53553 del 26.10.2017, COGNOME, in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sorpresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro
presso l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate; conf., ancora, Sez. 2, n. 20687 dell’11.4.2017, COGNOME, che ha giudicato immune da censure la convalida dell’arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al NUMERO_TELEFONO, dopo aver inseguito l’auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell’auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato).
Posta questa essenziale distinzione tra le due diverse ipotesi di “quasi flagranza”, le SS.UU. “Ventrice”, come detto, – – vagliando la ipotesi dell'”inseguimento” del reo, hanno escluso di poter ricomprendere in tale nozione il caso della PG che sia intervenuta sul posto e, avuta notizia del reato, si sia in quel momento posta all’inseguimento dell’autore: hanno infatti distinto tra “inseguimento” (che suppone ed anzi impone la diretta percezione del fatto da parte di colui che, proprio per questa ragione, vi abbia dato luogo) e (mera) “fuga” che “rompe” il nesso di “continuità” con il fatto non consentendo di inferire in termini di altissima probabilità la responsabilità dell’arrestato che giustifica i ricorso alla misura precautelare anche indipendentemente dal contributo dichiarativo della vittima.
La ipotesi dell’arresto con cose o tracce del reato, tuttavia, in quanto distinta da quella dell’inseguimento, prescinde perciò dalla diretta percezione del reato da parte della PG: in questo caso, come accennato, il diretto collegamento tra l’illecito e l’arrestato è assicurato dal rinvenimento su costui di “cose” o “tracce” del reato che, per altra via, consentano di riferire con assoluta evidenza il fatto illecito al soggetto (cfr., su questa distinzione, Sez. 2, n. 19948 del 4.4.2017, COGNOME, in cui la Corte ha chiarito che il requisito della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, non richiede che la PG abbia avuto diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”, locuzione dal significato analogo a quella utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa).
Ed allora, per ritagliare a questa seconda ipotesi una sua autonomia rispetto a quella vagliata dalle SS.UU. “Ventrice”, si deve convenire nel senso che, diversamente da quanto avviene nel caso dell'”inseguimento”, nell’ipotesi del
rinvenimento del reo con “cose” o “tracce” del reato, la PG abbia avuto o possa avere avuto “aliunde” notizia della commissione del reato ricevendo anche sommarie ed iniziali indicazioni dalla vittima o da terzi che consentono di operare quel collegamento “immediato” tra le “cose” o le “tracce” rinvenute sull’autore e la condotta delittuosa.
A ben guardare, infatti, è soltanto supponendo la acquisizione, da parte della PG, di una iniziale segnalazione dell’essere stato commesso un reato e delle prime indicazioni sull’oggetto e le modalità dell’azione criminosa, che sarà possibile operare quel “collegamento” in termini di “immediatezza” sul piano non soltanto cronologico, ma anche logico, tra le “cose” e le “tracce” ed il reato di cui si è avuta sia pur sommaria contezza; è soltanto sulla scorta di una anche primissima indicazione e descrizione del “fatto” che quanto rinvenuto sulla persona tratta in arresto potrà assumere un reale “significato”, consentendo agli operanti di percepire con chiarezza (significativo il termine “appaia” utilizzato dal legislatore) la loro valenza univocamente indiziante.
Questa Corte ha peraltro chiarito che la nozione di ” tracce” del reato, rilevante ex art. 382 cod. proc. pen. non va considerata in senso solo letterale del termine, quale indizio materiale della perpetrazione del reato, ma può ricomprendere anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa che rappresenti, in termini di assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in rapporto di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell’intervento dalla polizia giudiziaria (cfr., Sez. 5, n. 3179 del 28.11.2019, P; conf., Sez. 2, n. 37303 del 14.6.2019, COGNOME, in cui la Corte ha ribadito che la nozione di cose o tracce dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato non coincide necessariamente con il compendio dello stesso, ritenendo perciò correttamente configurata la quasi flagranza in un caso in cui l’autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga).
Detto questo, allora, e ricondotta la vicenda che ci occupa alla ipotesi della “quasi flagranza” sub specie del rinvenimento dell’arrestato con “cose o tracce” da cui desumere che esso fosse l’autore del reato commesso “immediatamente prima”, si deve tuttavia prendere atto che il GIP, alla luce degli elementi acquisiti, e con valutazione prettamente di merito, ha ritenuto e considerato inadeguato (in mancanza del rinvenimento della somma sottratta al denunziante) il solo
abbigliamento della NOME a “collegare” la donna al reato commesso in danno del RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, tuttavia, di un apprezzamento rispetto al quale non è consentito dedurre vizi riconducibili nel novero di quelli evocatO dall’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..
E, tuttavia, proprio la non manifesta infondatezza dei rilievi formulati dal PM impugnante conduce ad un esito di rigetto piuttosto che di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18.9.2024