Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 239 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 239 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2022 del TRIBUNALE di VERONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso que Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del giorno 5 marzo 2022 il Tribunale di Verona non ha convalidato l’arresto in flagranza di NOME COGNOME eseguito per il delitto di furto in abi (avente ad oggetto materiale da pesca di proprietà di NOME COGNOME, ubicato all’inter del giardino dell’abitazione dell’offeso).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto che, in violazione di legge, sarebbe stata esclusa la flagranza o, quantomeno, la quas flagranza del delitto.
La Parte pubblica ricorrente ha rappresentato che il Tribunale è pervenuto a tale statuizione, rilevando che: la polizia giudiziaria è intervenuta a distanza di venti minut chiamata della persona offesa, il COGNOME è stato rinvenuto all’interno del cortile dell’abi del COGNOME ma la merce era già stata restituita, gli stessi operanti hanno appres modalità di svolgimento dei fatti non per percezione diretta ma perché riportate dall’offeso;
Tuttavia, ad avviso dell’impugnante, nella specie, avrebbe dovuto ravvisarsi quantomeno la quasi flagranza in quanto:
perché essa ricorra, ai sensi dell’art. 382, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – non occorre che la polizia giudiziaria diretta percezione dei fatti e sorprenda chi agisce in maniera non casuale, rilevando invece l diretta percezione da parte degli operanti soltanto degli elementi idonei a fare ritenere altissima probabilità la responsabilità del soggetto per un reato commesso immediatamente prima;
l’art. 382 cit. non richiede che le cose o le tracce siano trovate sulla pers dell’arrestato ma solo che siano di pronta percezione da parte delle Forze dell’ordine, in mod che non possa esservi dubbio circa la riferibilità del fatto alla stessa persona; e tali circo nella specie ricorrerebbero perché il COGNOME è stato sorpreso dal COGNOME COGNOMECOGNOME‘intern cortile dell’abitazione della stessa persona offesa) mentre caricava la merce sulla propr autovettura, poi scaricata; le Forze dell’ordine – chiamate dopo dieci minuti – sono interven (allorché erano trascorsi altri dieci minuti) e la merce era sul piazzale vicino all’auto; l offesa ha mostrato ai Carabinieri le fotografie appena scattate che ritraevano il COGNOME COGNOME a caricare l’attrezzatura da pesca sul detto veicolo; lo stesso COGNOME, dopo un’ini negazione, ha ammesso il fatto e ha accompagnato i Carabinieri presso la propria officina dove deteneva altra attrezzatura sottratta al COGNOME pochi giorni prima, refurtiva c stata restituita;
dunque gli agenti avrebbero avuto diretta percezione degli elementi idonei a far ritenere la responsabilità del COGNOME per il reato di furto commesso appena prima; pertant hanno eseguito l’arresto in ossequio ai princìpi posti da questa Corte, segnatamente i relazione alle dichiarazioni confessorie dell’autore del fatto.
Infine, il ricorrente ha dedotto che il Giudice non avrebbe considerato che per il del in discorso, aggravato perché commesso con violenza sulle cose, è prevista la facoltà di arresto del privato ex art. 383 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A mente dell’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. «è in stato di flagranza chi vie colto nell’atto di commettere il reato» ovvero «chi, subito dopo il reato, è inseguito polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone» o «è sorpreso con cose o tracc dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima», ipotesi queste tradizionalmente indicate come «quasi flagranza» e che, nel vigente ordito normativo, integrano per l’appunto lo stato di flagranza (cfr. per tutte, Sez. U, n. 39131 del 24/11/20 dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 – 01; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 – 01).
Nel caso in esame, deve anzitutto considerarsi che – come correttamente osservato nel provvedimento impugnato – non ricorre un’ipotesi di arresto da parte dei privati (art. 383 c proc. pen.), pure richiamata dal Pubblico ministero ricorrente, in quanto il COGNOME è tratto in arresto dalla polizia giudiziaria, sopraggiunta su richiesta della persona offesa NOME COGNOME e non anche da quest’ultimo (o da altri).
Ciò posto, la polizia giudiziaria è intervenuta quando l’iter criminis si era già esaurito, atteso che il COGNOME aveva già restituito i beni che aveva poco prima appreso, propri seguito dell’intervento del COGNOME, ragion per cui egli non è stato colto nell’ commettere il reato né è stato inseguito subito dopo. Occorre, piuttosto, vagliare sussistenza o meno dell’ultima delle ipotesi contemplate dell’art. 382, comma 1, cit., oss verificare se il COGNOME sia stato sorpreso dagli operanti con cose o tracce dalle quali appa che egli avesse commesso il reato immediatamente prima. Sotto tale profilo:
deve considerarsi che – come chiarito dalle Sezioni Unite – «è illegittimo l’arresto flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vitt da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di ” flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile c l’indiziato» (Sez. U, n. 39131/2016, cit.);
e deve osservarsi che – come in parte già rilevato -, quando gli operanti sono giunti, res oggetto materiale del reato erano già state restituite alla persona offesa (in particol erano state scaricate, secondo quanto riferito da quest’ultima, dalla vettura in uso al COGNOME che la polizia giudiziaria ha attribuito il fatto al COGNOME alla luce di quanto rip COGNOME COGNOME della visione delle fotografie che ritraevano il COGNOME mentre si impossessando dei beni (esibite sempre dal COGNOME), cui – dopo un’iniziale negazione hanno fatto seguito le ammissioni del COGNOME.
Ne deriva che gli operanti non hanno avuto alcuna immediata ed autonoma percezione di tracce del reato in collegamento inequivocabile con l’indiziato (il quale non disponeva dei beni oggetto di apprensione), avendo solo potuto apprezzare direttamente le dichiarazioni della persona offesa e le fotografie, che – documentavano la precedente condotta del COGNOME e che (pur potendo avere valenza dimostrativa nell’ottica della gravità indiziari dell’accertamento della responsabilità) non costituiscono «tracce rivelatrici della immedia
consumazione, recate dal reo» (Sez. U, n. 39131/2016, cit.). Non potendosi dunque attribuire rilievo – al fine della sussistenza della quasi flagranza – agli elementi appena indi presupposti per procedere all’arresto non possono trarsi ex se dalle ammissioni dell’imputato: invero, non depongono in senso contrario gli arresti di questa Corte che hanno affermato la legittimità dell’arresto alla luce delle dichiarazioni dell’arrestato poiché esse son apprezzate unitamente ad altri elementi di fatto direttamente percepiti dalla polizia giudizi ipotesi che – nei termini sopra esposti – nel caso in esame non ricorre (cfr. Sez. 25331/2021, cit., che ha ritenuto legittimo l’arresto nella quasi flagranza del reato di l dal momento che l’indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti “state cercando me” e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, q tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti; cf Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019 – dep. 2020, Trovato, Rv. 278798 – 01, relativa all’arresto una persona trovata in possesso di un grosso quantitativo di frutta, per sua stess ammissione sottratta poco prima da un frutteto). Tanto meno, rispetto all’arresto in flagranz potrebbe attribuirsi rilievo al fatto che il COGNOME aveva ancora la disponibilità (nell officina, presso la quale egli ha poi condotto gli operanti) di beni sottratti alcuni gior allo stesso offeso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 27/09/2022.