Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10414 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI LECCE nel procedimento a carico di:
NOME nato a LECCE il 16/07/1984
avverso l’ordinanza del 05/10/2024 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce non convalidava l’arresto di NOME COGNOME ritenendo che l’indagato non veniva sorpreso dalla P.G. nell’atto di commettere un delitto né che veniva sorpreso da terzi che lo inseguivano e/o immobilizzavano, che non sussistevano gli estremi della quasi flagranza né che veniva sorpreso con cose o tracce inerenti il reato di furto di un’autovettura.
Contro l’anzidetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Lecce propone ricorso, lamentando inosservanza ed erronea applicazione delle norme
Contro l’anzidetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Lecce propone ricorso, lamentando inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali nonché vizio di illogicità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt.624 bis cod. pen., e 382, 391, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto non sussistere la quasi flagranza del furto, omettendo di considerare come l’autovettura, subito dopo la sottrazione, si fosse fermata solo a seguito di un sinistro stradale segnalato dalla compagnia assicurativa al proprietario che, previo inseguimento virtuale dell’autore del furto, lo rinveniva con tracce o cose da cui appariva evidente la commissione del reato immediatamente prima (a distanza di 100 mt dal mezzo e con le chiavi del veicolo), fermandolo, mezzo che veniva poi bloccato dai Carabinieri chiamati dal proprietario che trovavano l’indagato ancora nelle vicinanze dell’auto rubata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In materia di impugnazione dei provvedimenti di convalida dell’arresto (o del fermo), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sussiste l’interesse del Pubblico Ministero ad impugnare.
Il provvedimento impugnato risulta emesso non tenendo conto degli arresti giurisprudenziali più recenti delle Sezioni Unite in tema di flagranza del reato che hanno affermato il principio secondo cui ai sensi dell’art.13, comma 2, Cost., trovano ragionevole giustificazione nella constatazione (da parte di chi procede all’arresto) della condotta del reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero nella diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza, ritenendo che non si possa far luogo alla convalida allorquando all’arresto dell’indagato le forze dell’ordine abbiano proceduto, dopo alcune ore dalla commissione del reato, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni loro rese dalla vittima e delle persone informate dei fatti (nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa), per la netta cesura intervenuta tra la consumazione del reato e l’intervento successivo della polizia giudiziaria (Cass. S.U. n. 31936 del 24 novembre 2015, Ventrice). L’inseguimento immediato, da chiunque sia compiuto, un privato o direttamente la polizia giudiziaria, assume valore determinante per la verifica dello stato di quasi flagranza in quanto assicura, sulla base dei principi appena enunciati, il collegamento tra il reato e il suo autore.
3.1 In tema di arresto operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito – previsto dall’art. 382 comma primo cod. proc. pen. della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi, invece, alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente” prima (Cass. Sez. V 32025 del 2019, Tsertsvadze; Sez. 2 n. 19948 del 04/04/2017, Rv. 270317; Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, Starzynski, Rv. 279023; Sez. 5 n. 34326 del 12/10/2020 PMT c/ Ritacca Rv. 280247 – 01), richiedendo la “sorpresa” del reo con cose o tracce del reato, l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le cose o le tracce del reato, e, dunque, il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reato e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (Sez. 2 n. 20687 del 11/04/2017, Rv. 270360 Sez. 4 n. 53553 del 26/10/2017, Rv. 271683)”.
3.2 Il Tribunale compie una erronea ricostruzione dell’accaduto, in quanto non considera, come emerge dal verbale di arresto, che non si è mai perso il contatto tra l’autore del fatto di reato, che si dava alla fuga a bordo del mezzo sottratto, e chi lo ha “virtualmente” inseguito, tramite le informazioni del segnale Gps fornite dalla compagnia assicuratrice, che il Caiulo, notato fermo a bordo dell’autovettura sottratta per un sinistro occorsogli, veniva trattenuto dalla persona offesa, cui restituiva le chiavi del mezzo, nell’attesa dell’arrivo della polizia giudiziaria, immediatamente e contestualmente chiamata. L’arresto è dunque avvenuto sulla base della visione dell’autovettura e dell’autore del furto ad opera delle forze dell’ordine, ricorrendo la quasi flagranza conseguente all’inseguimento direttamente operato dalla persona offesa. Peraltro, la polizia giudiziaria ha direttamente osservato l’attività di inseguimento del privato, sia pur nella sua fase finale, e ha direttamente constatato le tracce del reato ed ha proceduto, quindi, all’arresto conformemente alle ipotesi previste dalla seconda parte del primo comma dell’art. 382 cod. proc. pen. sussistenti allorché l’autore, subito dopo il reato, sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Come affermato in parte motiva dalle Sezioni Unite Ventrice, è sufficiente perché l’arresto sia legittimamente avvenuto che si colga oggettivamente, come nel caso di specie, “la percezione di un nesso tra il reato e il suo autore”, in quanto gli interventori
hanno avuto diretta percezione della fase conseguente all’inseguimento posto in essere dal proprietario del mezzo. Con riferimento al concetto di quasi flagranza, questa Corte ha di recente affermato che in tema di arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l’individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l’arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento “virtuale”, non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 6421 del 19 dicembre 2023, Rv. 286085).
Sulla scorta delle superiori considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 24679, 11 luglio 2006, Rv. 235136; Sez. 6, n. 37009 del 28/09/2007, COGNOME, Rv. 237192; Sez. 1 n. 5983 del 21/01/2009, NOME, Rv. 243358; Sez. 6 n. 6878 del 5/02/2009, Rv. 243072; Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, COGNOME, Rv. 247706; Sez. 6 n. 45910 del 16/10/2013, PM in proc. COGNOME, Rv. 258162; Sez. 3 n. 14971 del 10 novembre 2022, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma il 16/01/2025.