Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47375 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
La Corte dà atto che l’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME è arrivato alle ore 10:14, dopo la chiusura del verbale delle trattazioni orali della camera di consiglio. La Corte f concludere l’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha, per quanto di interesse in questa sede, convalidato l’arresto di NOME COGNOME effettuato il giorno 4 luglio 2023, alle ore 01:00, dai Carabinieri di Sarno per i seguenti fatti commessi in Sarno il 3 luglio 2023: A) reato di cui agli artt.23 1.110/75 per avere detenuto nella sua formale e sostanziale disponibilità un revolver con matricola abrasa, da considerarsi arma clandestina; B) reato ex art.697 cod. pen., per avere detenuto nella sua formale e sostanziale disponibilità il munizionamento del revolver con matricola abrasa di cui al capo a); C) reato di cui all’art.703 cod. pen. per avere esploso plurimi colpi di arma da fuoco, con l’arma clandestina di cui al capo a); D) reato ex artt.61 n.2 e 648 cod. pen., perché al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, riceveva, occultava e deteneva nella sua formale e sostanziale disponibilità, un revolver con matricola abrasa, oggetto di provenienza delittuosa, con l’aggravante del nesso teleologico per i fatti di cui ai capi a), b) e c); E) reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. perché, in concorso con soggetti allo stato rimasti ignoti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiust profitto, riceveva e deteneva nella sua sostanziale disponibilità una Fiat 500 L, targata TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO furto denunciato il 5 giugno 2023.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l’arresto dovesse essere convalidato in quanto avvenuto nella ipotesi di ‘quasi flagranza’ ed essendo stato eseguito dai militari dell’Arma in relazione al reato di detenzione di arma clandestina per il quale esso è obbligatorio a norma dell’art.380, comma 2, lett. g), cod. proc. pen.
1.2. In particolare, nell’ordinanza impugnata è stato evidenziato che, dagli atti allegati alla richiesta di convalida, risultava che il giorno 3 luglio 2023, a ore 20:00 circa, erano giunte alla stazione dei Carabinieri di Sarno alcune segnalazioni circa ignoti, che a bordo di una Fiat 500 L di colore bianco, avevano esploso alcuni colpi di pistola nel Rione Europa e che, nel dirigersi verso il centro del paese, avevano provocato un incidente stradale.
I militari dell’Arma intervenuti sul posto e divisi in numerosi equipaggi, avevano proceduto ininterrottamente alla ricerche dei responsabili mediante il setaccio delle aree circostanti e l’acquisizione dei filmati degli impianti di t/
videosorveglianza esistenti sul posto; dalle immagini era stato notato un soggetto scendere dall’auto in questione con una pistola in pugno (poi identificato in NOME COGNOME) che era stato poi trovato dai Carabinieri nel corso delle ricerche mentre si nascondeva nella boscaglia lungo la locale INDIRIZZO.
Sebbene il soggetto ripreso dalle telecamere fosse a volto coperto, gli abiti da lui indossati erano i medesimi dell’arrestato, così come anche la struttura fisica; una volta fermato il COGNOME aveva condotto gli operanti nel luogo dove si trovava la pistola (un revolver TARGA_VEICOLO con matricola abrasa) poi sequestrata.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per l’annullamento della stessa rispetto alla convalida dell’arresto sostenendo l’insussistenza della ‘quasi flagranza’.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 380 e 382 del codice di rito stant l’illegittimità dell’arresto convalidato nonostante la mancanza dei requisiti previsti per la ‘quasi flagranza’ del reato non essendovi stata, nel caso in esame, una constatazione diretta da parte degli operanti dei fatti di reato. Al contrario, l’arresto sarebbe avvenuto in seguito ad una attività investigativa, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria aveva raccolto elementi sulla base dei quali aveva individuato il soggetto da arrestare, scorto per caso lungo la strada mentre si nascondeva dietro una boscaglia.
Inoltre, la scoperta delle ‘cose’ e delle ‘tracce’ del reato da parte dei militari erano avvenute soltanto attraverso le dichiarazioni (inutilizzabili) del COGNOME, di talché l’arresto sarebbe avvenuto in violazione del citato concetto di ‘quasi flagranza’.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto al requisito della ‘quasi flagranza’; al riguardo sostiene che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe superato le eccezioni difensive circa la illegittimità dell’arresto, valorizzando il fatto che lo stesso ricorrente avess
accompagnato gli operanti nel luogo dove si trovava il revolver sebbene non vi fosse la prova che il soggetto travisato ripreso dalle immagini impugnasse proprio la pistola poi sequestrata.
Alla udienza in camera di consiglio il Sostituto Procuratore generale si è riportato alla memoria depositata concludendo per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente si rileva che il presente procedimento è disciplinato dall’art.611 cod. proc. pen. trattandosi di rito camerale non partecipato, di talché solo per errore è stata fissata udienza in camera di consiglio per la trattazione a norma dell’art.127 del codice di rito; deve comunque osservarsi che, nella fattispecie, la maggiore tutela del rito partecipato non ha certamente nuociuto alle posizioni delle parti. Ciò posto, il ricorso è infondato per le ragioni di seguit indicate.
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno ritenuto illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, NOME, nell’esaminare un caso in cui l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore).
Siffatto principio, però, non può trovare applicazione nel caso in esame; infatti, come precisato nella citata sentenza, lo stato di ‘quasi flagranza’, alla luce del chiaro disposto dell’art. 382, comma 1, cod. proc. pen., è ravvisabile in due situazioni: – qualora, subito dopo il reato, l’arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone; – qualora l’arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
2.1. Nel caso in esame non viene in rilievo la prima ipotesi di ‘quasi flagranza’, atteso che gli operanti non avevano assistito ai fatti ed erano pervenuti al rintraccio di NOME COGNOME sulla scorta delle indicazioni delle persone che
avevano riferito degli spari e della visione dei filmati tratti dai sistemi videosorveglianza.
La sentenza a Sezioni Unite citata ha espressamente escluso potersi ricondurre alla previsione dell’art. 382 cod. proc. pen. l’ipotesi in cui la polizi giudiziaria intervenga ‘in loco’ e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell’autor del delitto e la direzione di fuga di costui.
2.2. Nella fattispecie ricorre, invece, la seconda ipotesi poiché l’indagato è stato sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione del delitto di detenzione illecita di arma clandestina. Infatti, al momento in cui veniva individuato dagli operanti, l’odierno ricorrente non solo aveva indicato spontaneamente dove si trovava la pistola, ma aveva accompagnato direttamente i militari dell’Arma nel luogo dove si trovava il revolver poi sequestrato (come emerge dal verbale di arresto). In sostanza, il rinvenimento dell’arma è avvenuto (al netto delle inutilizzabili dichiarazioni del ricorrente) grazie alla precisa indicazione di COGNOME che aveva accompagnato gli operai sul luogo dove si trovava il revolver mostrando così di legare la propria posizione al possesso dell’arma nascosta con il conseguente diretto collegamento, caduto sotto la diretta percezione degli operanti, tra l’indagato e la cosa costituente corpo del reato.
2.3. Pertanto, la polizia giudiziaria ha operato l’arresto in presenza della diretta percezione di tracce evidenti dell’ascrivibilità dei reati contestat all’indagato, commessi circa due ore prima; tracce non solo di tipo dichiarativo, ma soprattutto di tipo materiale quale la disponibilità in capo a quest’ultimo di una pistola poco prima utilizzata per sparare.
Ne discende che, nella specie, sussistevano i presupposti per l’adozione della misura pre-cautelare per i reati contestati, con la conseguente legittimità della convalida dell’arresto disposta con il provvedimento impugnato e la conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo è inammissibile poiché avverso il provvedimento di convalida dell’arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’esistenza o meno della flagranza
e all’osservanza dei termini (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519), laddove il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione, investendo questa Suprema Corte di questioni in punto di fatto, attinenti al giudizio di merito sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’affermazione della responsabilità penale, che evidentemente non possono trovare ingresso in questa sede.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2023.