Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37747 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37747 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato ad NOMEba (Algeria) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale di Rimini
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 giugno 2025 il Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME, perché sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina in favore di NOME COGNOME, che, immediatamente dopo l’incontro, è stato fermato dai militari e trovato in possesso dello stupefacente appena acquistato. L’imputato è stato fermato subito dopo la cessione ed è stato trovato in possesso di ulteriori dosi di stupefacente.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’arrestato, che ha dedotto la violazione dell’art. 382 cod. proc. pen., non essendo sussistenti la flagranza e la quasi flagranza, atteso che gli operanti non avevano visto l’oggetto dello scambio e avevano deciso solo di attenzionare il ricorrente, decidendo di fermarlo solo dopo avere trovato la cocaina addosso a NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La censura del ricorrente, concernente l’illegittimità dell’arresto, perché non operato nella flagranza o nella “quasi flagranza” del reato, è manifestamente infondata.
Ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen., lo stato di flagranza coincide con la situazione di chi viene colto nell’atto di commettere il reato; la situazione di “quasi flagranza” sussiste, invece, quando, subito dopo il reato, il possibile autore sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone oppure sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli ha commesso il reato immediatamente prima.
Questa Corte (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 – 01) ha già avuto modo di precisare che l’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. non può ritenersi comprensivo di un’accezione del concetto di inseguimento in senso figurato o puramente metaforico, così da includere l’ipotesi dell’autore del reato che venga fatto oggetto di incalzante attività investigativa, in seguito alla ricezione della notitia criminis, come, ad. es., nel caso di chi sia arrestato tre ore dopo la consumazione del fatto a seguito di chiamata di correo, che abbia posto la polizia giudiziaria sulle tracce dell’arrestato. Quanto alla relazione temporale e logica, che deve legare l’inseguimento al reato, le Sezioni unite hanno spiegato che, se l’inseguimento origina «subito dopo il reato», necessariamente l’inseguitore deve avere personale percezione, in tutto o in parte, del comportamento criminale del reo nell’attualità della sua concreta esplicazione: è proprio tale contezza che eziologicamente dà adito all’inseguimento orientato teleologicamente alla cattura del fuggitivo, autore del reato.
Nel caso in esame, il ricorrente è stato inseguito e privato della libertà immediatamente dopo la constatazione da parte degli agenti di polizia della sua condotta, ossia, della cessione dello stupefacente a NOME COGNOME.
L’arresto è avvenuto, quindi, legittimamente nella “quasi flagranza” del reato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2025.