Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4788 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4788 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TIVOLI
nel procedimento a carico di
NOME nato a Roma il 31/5/2004
avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Tivoli resa il 18/9/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Tivoli non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME effettuato il 16 settembre 2024 dai Carabinieri della compagnia di Bracciano, in quanto indagato per il delitto di riciclaggio di un ciclomotore provento di furto consumato tre giorni prima, su cui era stata apposta la targa di altro ciclomotore; di conseguenza ne ha disposto l’immediata liberazione applicando la misura dell’obbligo di dimora.
Nella motivazione del provvedimento il GIP ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto emersi dall’istruttoria, non potesse riconoscersi lo stato di flagranza o di quasi flagranza del delitto ipotizzato.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero, deducendo:
2.1 violazione degli artt. 381 e 391 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in quanto il GIP non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di arresto e non ha operato la valutazione dello stato di fatto accertato dalla Polizia giudiziaria, alla quale è attribuita una sfera discrezionale in tale apprezzamento. Il giudice deve porsi nella situazione di chi ha operato l’arresto per verificare se, sulla base degli elementi conosciuti all’epoca dell’intervento, il potere discrezionale sia stato esercitato nei limiti di ragionevolezza secondo una valutazione ex ante.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la nozione di tracce del reato non va inteso in senso letterale ma costituisce e si riferisce a quegli indicatori dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta continuità temporale rispetto all’intervento della Polizia.
Nel caso in esame il gip non ha operato il giudizio ex ante e non ha valutato lo stato di fatto accertato dagli operanti. La Polizia giudiziaria ha proceduto all’arresto dell’indagato poiché non poteva che ritenere, alla luce degli elementi offerti alla sua valutazione, che il reato fosse stato consumato poco prima.
Inoltre il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione poiché il GIP, per un verso, ha osservato che l’indagato aveva ammesso di avere da poco sostituito la targa del ciclomotore, apponendone un’altra nella sua disponibilità e, nel contempo, ha escluso lo stato di quasi flagranza del delitto di riciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato
1.1 Occorre premettere che è illegittimo l’arresto operato dalla Polizia giudiziaria che pervenga all’individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell’assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall’art. 382, cod. proc. pen. e a conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Sez. 4 , n. 36169 del 22/09/2021, Rv. 281887 – 01)
Tuttavia, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza”, costituita dal “sorpresa” dell’indiziato “Con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia . ommesso il reato immediatamente prima”, non ‘richiede che la Polizia giudiziaria
abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, richiedendosi invece che la Polizia abbia diretta percezione degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”. (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rv. 277187 – 01)
Nel caso in esame la quasi flagranza va riferita non al furto, ma al delitto di riciclaggio e, in effetti, le modalità della condotta accertata dalla Polizia e dichiarazioni spontanee rese dall’indagato palesavano che la sostituzione della targa, lasciata dall’indagato nella propria abitazione, fosse avvenuta poco prima del controllo. Sussisteva pertanto prime facie l’ipotesi dello stato di quasi flagranza che legittima l’arresto operato dalla Polizia .
Si impone di conseguenza l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso, il 12 dicembre 2024.