Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22357 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22357 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME ( CUI 0616BE3 ) nato il 10/08/1991 NOME COGNOME ( CUI 0520MCN ) nato il 22/10/1988
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi il rigetto dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 12 marzo 2025, il Tribunale di Prato, in applicazione dell’art. 558 cod. proc. pen, ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, primo e terzo comma, 625, primo comma, n. 2, cod. pen., contestualmente applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna.
Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione i due prevenuti, con due distinti atti a firma dei rispettivi difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, con cui si duole di violazione di legge, con riferimento agli artt. 13 Cost., 380 e 382 cod. proc. pen., per avere il Tribunale convalidato l’arresto malgrado non ricorresse, nel caso di specie, alcuna delle condizioni legittimanti l’arresto in flagranza o la cd. quasi flagranza di reato. Infatti 1) la condotta furtiva non era stata osservata direttamente dal richiedente l’intervento, né dagli agenti intervenuti né da terzi; 2) prima dell’inizio dell’inseguimento, non risultava denunciato alcun furto 3) l’inseguimento era iniziato per un mero sospetto 4) soltanto a seguito di una successiva attività investigativa -vale a dire le l’assunzione di sommarie informazioni, il sopralluogo l’acquisizione di denuncia da parte dei proprietari veniva accertato che la res (una bicicletta) era stata sottratta al legittimo detentore.
4) Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, con cui si duole di violazione di legge, con riferimento agli artt. 13 Cost., 380 e 382 cod. proc. pen. La doglianza è in tutto sovrapponibile a quella illustrata nel precedente ricorso.
Sono pervenute le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi il rigetto dei ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi – congiuntamente esaminabili, in quanto pongono al Collegio doglianze identiche – sono infondati, per le ragioni di seguito illustrate.
Dalla ricostruzione dei fatti proposta nella motivazione del gravato procedimento, emergono elementi indicativi della ricorrenza, nel caso di specie, dell’ipotesi di quasi flagranza di reato, che i ricorrenti non riescono a contrastare con efficaci argomenti di segno contrario.
Il profilo decisivo a sostegno della sussistenza della quasi flagranza è rappresentato dal rinvenimento, indosso e/o presso i ricorrenti, di “cose o tracce”, inequivocabilmente rivelatrici della recente commissione del delitto e della diretta e immediata riferibilità del reato alle due persone -gli odierni ricorrenti- arrestate.
Correttamente applicato al caso in esame è l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza”, costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”» (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277187 – 01).
Nel caso in scrutinio, il richiedente l’intervento aveva osservato i due ricorrenti fuggire da un garage condominiale a bordo delle biciclette, per poi seguirli senza perderli di vista. Gli agenti accorrevano tempestivamente (cfr. Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 – 01, per l’accento sul profilo temporale «recentissima commissione del delitto») presso la posizione indicata dal richiedente aiuto e lì fermavano i due ricorrenti, mentre questi ultimi erano intenti ad armeggiare con un cacciavite sul blocchetto di attivazione di una delle due biciclette a pedalata assistita; inoltre, tenaglie e punte di trapano varie venivano trovati nei marsupi dei ricorrenti, in seguito a perquisizione personale eseguita sul luogo.
Ove si consideri il principio di diritto prima enunciato (COGNOME, Rv. 277187 – 01), non può che ravvisarsi, nel caso in esame, tanto la ricorrenza della “altissima probabilità” che i due arrestati fossero responsabili del furto di biciclette compiuto “immediatamente prima”, quanto della coincidenza delle “cose o tracce” del reato con le biciclette e gli arnesi ritrovati indosso a NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tali circostanze sono sufficienti a integrare l’ipotesi di cui alla seconda parte dell’art. 382 cod. proc. pen.
Infatti, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, il “collegamento” immediato col fatto di reato può derivare non soltanto dalla diretta percezione della condotta illecita ma altresì, come già accennato, dal rinvenimento, sulla persona del reo, di “cose o tracce” inequivocabilmente (Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278443 – 01) rivelatrici della recente commissione del delitto e della diretta ed immediata riferibilità del reato all’arrestato (cfr. anche Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.m. in proc. COGNOME e altro, Rv. 271683 – 01). Ne consegue la conformità del gravato procedimento sia
alle norme di legge (segnatamente, all’art. 382, comma 1, ultima parte, cod. proc.
pen.) sia ai citati principi posti dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano rigettati. Alla pronuncia di rigetto consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29/05/2025
Il consigliere estensore