Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22557 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato il 16/03/2000 avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che l’ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio; letta la memoria depositata in data 08/04/2025 dal difensore di NOME COGNOME Avv. NOME
COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 03/02/2025, non ha convalidato l’arresto di NOME in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1, 2 e 3 della rubrica (art. 110, 648, 337, 635, comma primo e secondo, cod. pen. in relazione all’art. 625, n. 7, cod. pen. 110; artt. 582, 585 e 576, n. 1 e 5-bis, cod. pen.; artt. 110, 707 cod. pen.).
Avverso il provvedimento predetto ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli con un unico articolato motivo di ricorso con il quale Ł stata dedotta la violazione di legge, oltre che il vizio della motivazione perchØ apparente, contraddittoria e manifestamente illogica. Il Pubblico Ministero ha richiamato gli elementi concreti che portavano all’arresto del NOME nella quasi flagranza di reato, i principi affermati da questa Corte in relazione al concetto di quasi flagranza e ai presupposti della convalida dell’arresto, sottolineando come il Tribunale si fosse discostato dalla corretta applicazione della disposizione evocata, rendendo sul punto una motivazione stereotipata e sostanzialmente apparente.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga
annullata senza rinvio.
La difesa ha presentato memoria in data 08/04/2025 con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si deve rilevare la ricorrenza di interesse del Pubblico ministero ricorrente alla impugnazione. In tal senso si Ł affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di impugnazioni, sussiste l’interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui Ł sempre necessaria la verifica di legittimità dell’arresto e del fermo (Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023, Uzdienov, Rv. 285283-01; Sez. 1, n. 3410 del 1993, Comerci, Rv. 197371-01).
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che si andranno ad esporre; ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perchØ l’arresto Ł stato legittimamente eseguito.
Il Tribunale, difatti, nel valutare l’insieme di elementi allegati in sede di convalida non si Ł attenuto al principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di convalida dell’arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l’indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto (Sez. 6, n. n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749-01) ed ha quindi omesso di convalidare l’arresto effettuato, in violazione di legge ed errando in diritto. In tal senso, si deve sottolineare che in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”, la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fattoo dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281210-01).
Ciò premesso, occorre osservare come il rigetto della richiesta di convalida nel caso di specie si Ł basato su una lettura limitante e incompleta del dictum delle Sez. U Ventrici (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 21/09/2016, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 267591-01), senza effettivamente considerare, come correttamente osservato dal ricorrente (che ha specificamene allegato gli elementi in tal senso risolutivi), il tema della portata del rintraccio dell’autore del reato con cose o tracce dello stesso immediatamente percepibili e in relazione di contiguità ed immediatezza temporale (Sez. 5, Sentenza n. 3719 del 28/11/2019, 2020, Rv. 278295-01).
Nel caso di specie, il comportamento assunto dall’indagato, ampiamente riportato negli atti ed anche in sede di ricorso, rientra pienamente nel caso di possibile arresto in considerazione dell’atteggiamento assunto, della presenza nei pressi del luogo in cui il reato Ł stato commesso, dell’esplicito riconoscimento da parte del personale operante, tra l’altro, nell’immediatezza della realizzazione della condotta ascritta (non potendosi ritenere ostativo in tal senso il mero richiamo al tempo trascorso da parte del Tribunale, che ha espresso in modo apodittico, considerata la fase del procedimento, valutazioni in ordine al contributo concorsuale del Marku, senza tenere in alcun conto
l’atteggiamento dello stesso e il riconoscimento da parte del personale operante).
Il Tribunale non ha in conclusione attribuito il giusto rilievo al riconoscimento avvenuto da parte del personale operante che dal momento dello scontro tra auto aveva proseguito nelle ricerche, dell’abbigliamento corrispondente a quello osservato al momento della fuga, del luogo dove il Marku veniva fermato, con un atteggiamento chiaramente indicativo ed esplicativo per poter ritenere ricorrente la quasi flagranza, tanto che tentava nuovamente la fuga, si presentava in mancanza di documenti e con vestiti e scarpe bagnate, perchØ nascosto in zone limitrofe al luogo dove la Maserati, risultata poi rubata, era stata fermata per un controllo e a bordo della quale era stato riconosciuto proprio il COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perchØ l’arresto Ł stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 24/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME