Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50806 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50806 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica emessa in data 08/07/2023 con cui non era stato convalidato l’arresto eseguito nei confronti di NOME COGNOME, nato a San Ferdinando di Puglia (BT), il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO all’udienza del
08/11/2023;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per lì annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per legittimità dell’arresto.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Foggia in composizione monocratica non convalidava l’arresto eseguito dai CC in data 07/07/2023 nei
confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 495 cod. pen., e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre, in data 11/07/2023, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 381, 382, 391, comma 4, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., i quanto i Carabinieri avevano accertato la falsità delle dichiarazioni facendo ricorso alle banche dati, una volta condotto il COGNOME presso i loro uffici, situazione che integrava senza alcun dubbio lo stato di flagranza, avendo il provvedimento del tutto omesso di considerare come fosse stata contestata specificamente al COGNOME, anche tale seconda condotta di reiterazione delle false generalità presso la Stazione dei CC, peraltro evincibile anche dal verbale di arresto, osservando che, seguendo il ragionamento del giudice, sarebbe possibile procedere ad arresto in flagranza solo nel caso in cui vengano declinate false generalità ad operanti che già conoscono la vera identità del dichiarante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Foggia è fondato. Senza alcun dubbio, come emerge dagli atti processuali trasmessi a questa Corte, NOME COGNOME, dopo essere stato fermato per un controllo su strada, ed avendo declinato le generalità di NOME COGNOME, era stato condotto presso il Comando Stazione CC di Deliceto dove, all’esito del controllo delle banche dati in uso alle Forze dell’ordine, erano state accertate le sue generalità e, considerate le indagini esperite nell’immediatezza del fatto, era stato tratto in arresto in relazione alla violazione del reato di cui all’art. 495 cod pen., per aver falsamente dichiarato le generalità di COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA sia nel corso del controllo sia, poco dopo, presso la Stazione CC di Deliceto.
Il provvedimento impugnato ha escluso la sussistenza della flagranza, dando atto che l’arresto era stato eseguito solo all’esito degli accertamenti svolti negli uffici dei verbalizzanti, utilizzando le banche dati, quindi in una fase successiva a quella in cui il prevenuto aveva dichiarato le false generalità agli agenti che avevano eseguito un controllo su strada, allorquando il COGNOME era intento a vendere frutta e verdura ed era risultato sprovvisto della patente di guida, essendo stata poi stata accertata anche la circostanza inerente la revoca della patente stessa nei confronti de soggetto correttamente generalizzato come NOME COGNOME, nato a San Ferdinando di Puglia il DATA_NASCITA.
Non vi è alcun dubbio, quindi, che il provvedimento di non convalida dell’arresto abbia del tutto omesso di considerare la condotta tenuta dal COGNOME all’interno degli uffici dei verbalizzanti, allorquando egli aveva confermato le false generalità già in precedenza declinate nel corso del controllo su strada.
Risulta, pertanto, del tutto evidente come sussista, nel caso di specie, lo stato di flagranza, inteso come stretto collegamento tra la condotta penalmente rilevante, o quella immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria, essendosi altresì, nel caso di specie, svolta l’attività di accertamento, da parte dei Carabinieri, senza soluzione di continuità rispetto alla condotta reiterata di false dichiarazioni del prevenuto circa le sue generalità.
Peraltro, come osservato dal ricorso, seguendo il ragionamento dell’ordinanza impugnata, nel caso della condotta di cui all’art. 495 cod. pen. l’arresto in flagranza sarebbe possibile solo ove i verbalizzanti fossero già a conoscenza delle vere generalità del dichiarante, laddove, come più volte ribadito da questa Corte, per la configurabilità della “quasi flagranza”, la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria (tra l altre, Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, PMT c. Toschi Simone, Rv. 28121).
Nel caso in esame, in realtà, come già rilevato, la condotta del COGNOME era stata reiterata anche in Caserma, contestualmente e senza soluzione di continuità rispetto agli accertamenti svolti dai verbalizzanti.
Ne discende, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, essendo stato l’arresto legittimamente eseguito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per essere stato l’arresto legittimamente eseguito, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 08/11/2023
Il AVV_NOTAIO estensore