Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6786 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6786 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 019EEKK) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2025 del TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 7 gennaio 2026 la difesa ha depositato breve memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale.
Ritenuto in fatto
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Prato convalidava l’arresto di NOME, effettuato in “quasi flagranza” per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4 e n. 8-b pen.
Il ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio d motivazione poiché la Corte avrebbe ritenuto sussistente la quasi flagranza del reato fuori dai casi espressamente previsti. L’imputato non sarebbe stato infatti colto nell’atto di commettere il reato, tenuto conto che la persona offesa non ha percepito la sottrazione del portafoglio e s sarebbe limitata a nutrire sospetti su di esso e su altra persona; non sarebbe stato inseguito senza soluzione di continuità né dalla P.G. né dal ricorrente, posto che questi avrebbe lasciato i sospettati nella sala d’attesa per recarsi a coinvolgere la Polizia ferroviaria; il ricorrente, non sarebbe stato sorpreso con cose o tracce dalle quali potesse evincersi che avesse commesso il contestato reato, alla luce dell’esito negativo della perquisizione. L’ordinanza avrebbe dunque errato a ravvisare la sussistenza di quest’ultima ipotesi, avendo individuato il requisito delle tracce pertinenti al reato in elementi che non costituirebbero con assolut probabilità un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato e in elementi, quali l dichiarazioni del ricorrente rese alla P.G. nel momento dell’intervento, che sarebbero state assunte in violazione dell’art. 350, comma 6, cod. proc. pen., e posto che lo svolgimento di attività investigativa quale la visione delle immagini di videosorveglianza (avvenuta inoltr subito dopo la privazione della libertà personale) costituirebbe motivo di interruzione d quell’immediatezza necessaria ai fini della sussistenza del requisito della quasi-flagranza.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è infondato.
Il motivo di ricorso, che si rivela peraltro fuori fuoco, non coglie nel segno.
2.1.Non si discetta, nel caso in esame, della tempestività e contemporaneità (rispetto alla commissione del reato) dell’inseguimento del reo da parte della polizia giudiziaria, quanto piuttosto dell’ipotesi alternativa della c.d. quasi-flagranza, prevista dall’art. 382 comma ultima parte, cod. proc. pen., distinta dal fenomeno appena citato perché connotata dalla disgiuntiva “ovvero”, riferita cioè alla sorpresa del reo “con cose o tracce dalle quali appaia c egli abbia commesso il reato immediatamente prima” (cfr., ai fini della distinzione tra le du ipotesi, in motivazione, sez. U n. 39131 del 24/11/2015, COGNOME). Si deve allora ribadire che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del “reo” con co o tracce del reato non richiede la diretta apprensione dei fatti da parte della polizia giudizia nè che la “sorpresa” avvenga in maniera non casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, del condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della “individuazione” delle cose delle tracce apparentemente collegate alla commissione del reato (sez.6, n. 25331 del
19/05/2021,P., Rv. 281749; sez.2, n. 19948 del 04/04/2017, Rv. 270317). In altro, pertinente approdo l’elaborazione giurisprudenziale ha chiarito come, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del “reo” con cose o tracce del reato richie l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa de presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito de percezione delle cose o delle tracce (cfr. sez. 2, n. 20687 del 11/04/2017, Rv. 270360).
2.2. Il concetto di “sorpresa” non esige che la polizia giudiziaria “carpisca” fisicamente soggetto, poi tratto in arresto, con le “cose” o le “tracce” sulla persona, ma è logicament estensibile ai casi in cui l’attività d’indagine, eseguita senza soluzione di continuità rispet reato commesso nell’immediatezza e con l’uso degli strumenti investigativi che ne consentano l’autonoma percezione (Sez.5, n. 6561 del 22/11/2024, PMT c/Romeo, Rv. 287616), come la consultazione del documento cinematografico della videocamera di sorveglianza, consenta di cogliere l’interessato in possesso di “cose” o in condizioni rivelatrici della consumazione de reato realizzata immediatamente prima.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la consultazione del verbale di arresto, invero convenientemente dettagliato, ha consentito di apprendere che la visione del filmato della telecamera di videosorveglianza della stazione ferroviaria da parte degli operator di polizia è avvenuta nell’immediatezza del fatto, subito dopo la segnalazione verbale della persona offesa e proprio l’esame delle immagini ha permesso di cogliere (e dunque di “sorprendere”) il prevenuto nell’atto di sbarazzarsi del portafoglio, poco prima asportato con destrezza al cittadino cinese, una volta avvedutosi della presenza delle forze dell’ordine e, d conseguenza, di trarlo in arresto. Più precisamente, una volta recuperato il portafoglio “circa uno o due minuti dopo” rispetto alla consumazione del furto, “venivano immediatamente guardate le immagini dell’impianto di videosorveglianza della stazione e si poteva accertare che .COGNOME NOME alle ore 12.34 mentre si trovava seduto nella sala d’attesa prendeva sulla sua persona un portafoglio guardandone il contenuto resosi conto della presenza della Polizia ed essendo sicuro del controllo si alzava e gettava il portafoglio in uno dei cest presenti per poi uscire”, occasione in cui veniva bloccato dagli agenti.
L’evoluzione della vicenda rivela inequivocabilmente, pertanto, che il ricorrente è stat “sorpreso con cose o tracce dalle quali” è emerso che avesse “commesso il reato immediatamente prima”, così da integrare lo stato di “quasi flagranza” che costituisce uno dei presupposti di legittimità dell’arresto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il Presidente
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 14/01/2026
Il consigli t ere estensore