Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3053 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3053 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA nel procedimento a carico di:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a BATTIPAGLIA il 12/11/1982
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a AVERSA il 24/01/1996
avverso l’ordinanza del 05/08/2024 pronunciata dal GIP presso il TRIBUNALE di MANTOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME che ha chiesto la conferma della ordinanza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale ordinario di Mantova ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 05/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova nella parte in cui non ha convalidato l’arresto in flagranza di COGNOME NOME e NOME per i reati di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 640, comma secondo, n. 2 e 2-bis, 337, 582 e 585 cod. pen.
Con un unico articolato motivo di ricorso il Pubblico ministero, dopo aver richiamato le circostanze oggettive riferibili ai due indagati e le modalità dell’arresto eseguito dalla Polizia giudiziaria, evidenziava come il G.i.p. avesse erroneamente applicato la disposizione di cui all’art. 382 cod. proc. pen., limitandosi ad una lettura formalistica della prima parte della disposizione, secondo le coordinate delle Sez. U Ventrice, mentre nel caso in esame doveva considerarsi ricorrente il caso disciplinato dalla seconda parte della disposizione in esame quanto all’aver fermato gli indagati in presenza di inequivocabili cose o tracce dalle quali emergeva senza alcun dubbio il fatto che gli stessi avessero commesso immediatamente prima il reato.
Il Sostituto procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
La difesa di NOME COGNOME ha presentato memoria in data 04/12/2024 con la quale ha chiesto la conferma della ordinanza oggetto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare si deve rilevare la ricorrenza di interesse del Pubblico ministero ricorrente alla impugnazione. In tal senso si è affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di impugnazioni, sussiste l’interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell’arresto e del fermo (Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023, Uzdienov, Rv. 285283-01; Sez.1, n. 3410 del 1993, Comerci, Rv. 197371-01).
I
Il ricorso è fondato per le ragioni che si andranno ad esporre; ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Il Tribunale, difatti, nel valutare l’insieme di elementi allegati in sede di convalida non si è attenuto al principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di convalida dell’arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l’indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della GLYPH recentissima GLYPH commissione GLYPH del GLYPH delitto GLYPH (Sez. 6, n. GLYPH n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749-01) ed ha quindi omesso di convalidare l’arresto effettuato, in violazione di legge ed errando in diritto. In tal senso, si deve sottolineare che in tema di arresto in flagranza, GLYPH per GLYPH la GLYPH configurabilità GLYPH della GLYPH c.d. “quasi flagranza”, la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281210-01).
Ciò premesso, occorre osservare come il rigetto della richiesta di convalida nel caso di specie si è basato su una lettura limitante e incompleta del dictum delle Sez. U Ventrici (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 21/09/2016, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 267591-01), senza effettivamente considerare, come correttamente osservato dal ricorrente (che ha specificamene allegato gli elementi in tal senso risolutivi), il tema della portata del rintraccio dell’autore del reato con cose o tracce dello stesso immediatamente percepibili e in relazione di contiguità ed immediatezza temporale. Questa Corte ha, peraltro, già avuto modo di osservare, con argomenti qui condivisi, che in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”, la nozione di “tracce” del reato, rilevante ex art. 382 cod. proc. pen. non va considerata in senso solo letterale del termine, quale indizio materiale della perpetrazione del reato, ma può ricomprendere anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale
rispetto al momento dell’intervento dalla polizia giudiziaria (Sez. 5, Sentenza n. 3719 del 28/11/2019, 2020, Rv. 278295-01).
Nel caso di specie, il comportamento assunto dagli indagati, ampiamente riportato negli atti ed anche in sede di ricorso, rientra pienamente nel caso di possibile arresto in considerazione della evidente disponibilità di cose da riferire al reato commesso e nell’immediatezza della realizzazione della condotta ascritta, tenuto conto non solo dei plurimi contatti con la persona offesa sino alle ore 11.50 del giorno dell’arresto, ma anche della disponibilità di una borsa in plastica contenente proprio il denaro contante e i gioielli d’oro consegnati dalla persona offesa ad esito della attività truffaldina posta in essere, con un atteggiamento chiaramente indicativo ed esplicativo della attività commessa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 11/12/2024.