Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12289 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia non convalidava l’arresto di NOME COGNOME COGNOME in quanto l’indagato aveva già restituito il cellulare al personale dell’esercizio al momento dell’intervento della Polizia e sul predetto non vi erano tracce della commissione del furto, ritenendo non GLYPH sussistere gli estremi GLYPH della quasi flagranza GLYPH in GLYPH considerazione dell’incensuratezza e del corretto comportamento tenuto restituendo la refurtiva nell’immediatezza del fatto.
Contro l’anzidetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Venezia propone ricorso, lamenta inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali e vizi motivazionali, in relazione agli artt.624 cod. pen., e 382, cod. proc. pen., in tema di arresto in flagranza, deducendo che il Tribunale non ha
tenuto conto dei presupposti della c.d. quasi flagranza, omettendo di considerare l’inseguimento, subito dopo la sottrazione, da parte del personale dipendente del negozio che si faceva riconsegnare il telefono, tratteneva l’indagato sino all’arrivo delle forze dell’ordine, senza mai perderlo di vista, nonché in relazione all’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., in punto di valutazione sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell’indagato desunta dalla personalità (un recente precedente specifico e un controllo venti giorni prima in possesso di arnesi atti allo scasso) e dalle circostanze del fatto.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria insistendo per la conferma della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Sussiste senz’altro l’interesse del Pubblico ministero alla pronuncia sul tema introdotto con il ricorso, relativamente alla non convalida dell’arresto. Invero, il Collegio intende ribadire l’indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di impugnazione, atteso il principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell’arresto o del fermo, da effettuarsi mediante il giudizio di convalida, deve ritenersi sempre configurabile l’interesse del Pubblico Ministero a ricorrere avverso il provvedimento di mancata convalida (Sez. 6, n. 3410 del 17/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197371; Sez. 1, Sentenza n. 37634 del 23/03/2023, Rv. 285283 – 01).
3.11 provvedimento impugnato risulta emesso non tenendo conto degli arresti giurisprudenziali più recenti delle Sezioni Unite in tema di flagranza del reato nell’ottica della natura eccezionale, secondo cui i poteri di privazione della libertà personale attribuiti alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art.13, comma 2, Cost., trovano ragionevole giustificazione nella constatazione (da parte di chi procede all’arresto) della condotta del reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero nella diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato, i mmediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza, ritenendo che non si possa far luogo alla convalida allorquando all’arresto dell’indagato le forze dell’ordine abbiano proceduto, dopo alcune ore dalla commissione del reato, esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni loro rese dalla vittima e dalle persone informate dei fatti (nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa), per la netta cesura intervenuta tra la consumazione del reato e l’intervento successivo della polizia giudiziaria (Cass. S.U. n. 31936 del 24 novembre 2015, Ventrice). L’inseguimento immediato, da chiunque sia compiuto, un privato o direttamente la polizia giudiziaria, assume valore determinante per la verifica dello stato di quasi flagranza in quanto assicura, sulla base dei principi appena enunciati, il collegamento tra il reato e il suo autore.
4. Nel caso a mano, gli agenti operanti hanno proceduto non già sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, senza un ruolo attivo di questa, bensì sul presupposto della continuità tra il furto e l’arresto dell’autore del reato. Non si è mai perso il contatto tra l’autore del fatto di reato e chi lo ha visto nell’atto di commetterlo e lo ha inseguito e bloccato, attendendo subito dopo l’arrivo della polizia giudiziaria, immediatamente e contestualmente chiamata. Peraltro, la polizia giudiziaria ha direttamente osservato l’attività di inseguimento del privato, sia pur nella sua fase finale, e ha direttamente constatato le tracce del reato ed ha proceduto all’arresto conformemente alle ipotesi previste dalla seconda parte del primo comma dell’art. 382 cod. proc. pen. sussistenti allorché l’autore, subito dopo il reato, sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
5. L’art. 382 cod. proc. pen. richiede che chi procede all’inseguimento abbia avuto cognizione diretta del delitto, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con chi procede all’arresto (Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, COGNOME, Rv. 279023; Sez. 5 n. 34326 del 12/10/2020 PMT c/ COGNOME Rv. 280247 – 01). In tema di arresto operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito – previsto dall’art. 382 comma primo cod. proc. pen. della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi, invece, alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente” prima (Cass. Sez. V 32025 del 2019, Tsertsvadze; Sez. 2 n. 19948 del 04/04/2017, Rv. 270317), richiedendo la “sorpresa” del reo con cose o tracce del reato, l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le cose o le tracce del reato, e, dunque, il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reato e
dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (Sez. 2 n. 20687 del 11/04/2017, Rv. 270360 Sez. 4 n. 53553 del 26/10/2017, Rv. 271683).
Il Tribunale ha compiuto una erronea ricostruzione dell’accaduto, non tenendo conto del verbale di arresto in flagranza da cui emerge che il personale addetto alla vigilanza, subito dopo il furto del telefono cellulare, ha inseguito, senza mai perderlo di vista, l’autore del furto, che si allontanava frettolosamente dal negozio, raggiungendolo in strada, lo ha invitato a fermarsi ed a restituire il telefono cellulare appena asportato, nonché bloccato sino all’arrivo delle forze dell’ordine, che immediatamente sopraggiungevano. L’arresto è avvenuto non già in base alle sole dichiarazioni della persona offesa, bensì alla immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato da parte della polizia giudiziaria e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato e ciò indipendentemente dal fatto che il telefono cellulare, poco prima sottratto, fosse ritornato, al momento dell’arrivo della polizia giudiziaria, nella disponibilità dalla persona offesa, ricorrendo la quasi flagranza conseguente all’inseguimento direttamente operato dalla persona offesa.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio ai sensi dell’art.620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 24679, 11 luglio 2006, Rv. 235136; Sez. 6, n. 37009 del 28/09/2007, COGNOME, Rv. 237192; Sez. 1 n. 5983 del 21/01/2009, NOME, Rv. 243358; Sez. 6 n. 6878 del 5/02/2009, Rv. 243072; Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, COGNOME, Rv. 247706; Sez. 6 n. 45910 del 16/10/2013, PM in proc. COGNOME, Rv. 258162; Sez. 3 n. 14971 del 10 novembre 2022, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma il 4/02/2025.