Quasi Flagranza: La Cassazione chiarisce i limiti dell’arresto
L’istituto della quasi flagranza rappresenta uno strumento cruciale per l’operato delle forze dell’ordine, ma i suoi confini applicativi sono spesso oggetto di dibattito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10405 del 2024, interviene per ribadire un principio fondamentale: il criterio temporale non è l’unico né il più importante per legittimare un arresto. La presenza di tracce inequivocabili che collegano una persona a un reato appena commesso è sufficiente, anche se sono trascorse alcune ore.
Il Fatto: L’arresto non convalidato dal GIP
Il caso trae origine da un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di L’Aquila, che aveva rifiutato di convalidare l’arresto di tre individui accusati di rapina aggravata. Secondo il GIP, non sussistevano i presupposti per la quasi flagranza. La sua decisione si basava su due considerazioni principali:
1. La sottrazione del veicolo era avvenuta circa due ore prima della minaccia utilizzata per assicurarsi la fuga.
2. Gli indagati erano stati fermati ben due ore dopo la sottrazione del bene.
Il giudice di prime cure aveva quindi ritenuto che il lasso di tempo intercorso fosse eccessivo per poter parlare di quasi flagranza. Contro questa decisione, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il GIP avesse interpretato la norma in modo eccessivamente restrittivo e in contrasto con la giurisprudenza consolidata.
L’arresto in quasi flagranza e la percezione delle tracce
Il punto centrale del ricorso del Pubblico Ministero era che il GIP aveva ignorato elementi cruciali. Le forze dell’ordine, infatti, avevano avuto una percezione immediata delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con uno degli indagati. Da lì era partita l’immediata opera di rintraccio degli altri due complici. Secondo l’accusa, escludere la quasi flagranza solo sulla base del criterio temporale era una decisione errata, definita “eccentrica” rispetto all’orientamento costante della Corte di Cassazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire il loro orientamento consolidato in materia. Hanno chiarito che l’ipotesi di “quasi flagranza“, che si realizza quando l’indiziato viene “sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, non richiede necessariamente che la polizia giudiziaria abbia avuto una percezione diretta della commissione del reato. A differenza del caso dell’inseguimento, è sufficiente:
* L’immediata percezione delle tracce del reato.
* Il loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
La Corte ha citato un precedente significativo (Sez. 4, n. 53553/2017), in cui era stato ritenuto legittimo l’arresto per omicidio stradale e fuga di due soggetti, sorpresi quattro ore dopo i fatti sulla base di testimonianze e tracce evidenti (un asciugamano insanguinato e lesioni personali). La sentenza ha inoltre richiamato le Sezioni Unite (n. 39131/2016), che sottolineano la necessità di una “coessenziale correlazione” tra la percezione del fatto delittuoso (anche attraverso le tracce) e il successivo intervento di privazione della libertà.
Conclusioni: L’impatto pratico della sentenza
La decisione della Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento del GIP e dichiara la legittimità dell’arresto. Questa sentenza rafforza un principio di fondamentale importanza pratica: nella valutazione della quasi flagranza, la qualità degli elementi raccolti (le tracce del reato) prevale sulla mera quantità di tempo trascorso. L’arresto è legittimo se le forze dell’ordine, subito dopo aver ricevuto la notizia del reato o averne scoperto le tracce, si attivano senza soluzione di continuità per rintracciare il responsabile. Questo approccio garantisce l’efficacia dell’azione repressiva, evitando che un’interpretazione eccessivamente formalistica del requisito temporale possa vanificare l’operato della polizia giudiziaria e favorire l’impunità dei colpevoli.
Quando si può parlare di “quasi flagranza” per un arresto?
Si parla di quasi flagranza quando una persona, subito dopo il reato, viene sorpresa con cose o tracce dalle quali appare evidente che lo abbia commesso immediatamente prima.
L’arresto in quasi flagranza richiede che la polizia veda il reato mentre viene commesso?
No, a differenza del caso dell’inseguimento, non è necessaria la percezione diretta della commissione del reato. È sufficiente che la polizia giudiziaria abbia l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
Quanto tempo può passare dal reato per poter comunque procedere a un arresto in quasi flagranza?
La sentenza chiarisce che il criterio temporale non è l’unico né il più importante. L’arresto può essere legittimo anche se sono trascorse alcune ore, a condizione che vi sia una stretta continuità tra la percezione delle tracce del reato e l’intervento per privare l’autore della libertà.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/08/2023 del GIP TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di L’Aquila ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che non aveva convalidato l’arresto di NOME, NOME e NOME, indagati per i reati di rapina aggravata.
1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero premette che il giudice aveva affermato che l’arresto non poteva essere convalidato in quanto non si poteva configurare l’ipotesi di rapina impropria perché la sottrazione della res era avvenuta due ore prima della ipotizzata minaccia e comunque gli indagati erano stati fermati ben due ore dopo la sottrazione dell’auto, per cui non ricorreva l’ipotesi della “quasi flagranza”; ciò premesso, il Pubblico Ministero osserva che il giudice aveva escluso la quasi flagranza del furto commesso in concorso, nonostante l’immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indagato COGNOME e la conseguente immediata opera di rintraccio degli altri due responsabili; la decisione appariva ancora più eccentrica nella parte in cui aveva escluso la quasi flagranza in base al solo criterio temporale, in contrasto con la granitica giurisprudenza di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato.
2.1 Il Collegio intende ribadire l’orientamento secondo il quale “in tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi di cd. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate)” (Sez.4, n. 53553 del 26/10/2017, PM in proc Kukiqi e altro, Rv. 271683).
Nel caso in esame, a seguito della segnalazione della persona offesa, la Polizia Giudiziaria ha avuto la diretta percezione che l’indagato aveva commesso il reato poco prima, per cui l’arresto era stato legittimamente eseguito; per poter procedere all’arresto di un soggetto, infatti, è necessario che vi sia “la coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazione della libertà dell’autore del reato.” (così Sez. U. n. 39131 del 24/11/2015 Cc. – dep. 21/09/2016 – Rv. 267591)
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la legittimità dell’arresto.
Così deciso in Roma il 20/12/2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente