Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/08/2023 del GIP TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di L’Aquila ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che non aveva convalidato l’arresto di NOME, NOME e NOME, indagati per i reati di rapina aggravata.
1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero premette che il giudice aveva affermato che l’arresto non poteva essere convalidato in quanto non si poteva configurare l’ipotesi di rapina impropria perché la sottrazione della res era avvenuta due ore prima della ipotizzata minaccia e comunque gli indagati erano stati fermati ben due ore dopo la sottrazione dell’auto, per cui non ricorreva l’ipotesi della “quasi flagranza”; ciò premesso, il Pubblico Ministero osserva che il giudice aveva escluso la quasi flagranza del furto commesso in concorso, nonostante l’immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indagato COGNOME e la conseguente immediata opera di rintraccio degli altri due responsabili; la decisione appariva ancora più eccentrica nella parte in cui aveva escluso la quasi flagranza in base al solo criterio temporale, in contrasto con la granitica giurisprudenza di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato.
2.1 Il Collegio intende ribadire l’orientamento secondo il quale “in tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi di cd. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate)” (Sez.4, n. 53553 del 26/10/2017, PM in proc Kukiqi e altro, Rv. 271683).
Nel caso in esame, a seguito della segnalazione della persona offesa, la Polizia Giudiziaria ha avuto la diretta percezione che l’indagato aveva commesso il reato poco prima, per cui l’arresto era stato legittimamente eseguito; per poter procedere all’arresto di un soggetto, infatti, è necessario che vi sia “la coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazione della libertà dell’autore del reato.” (così Sez. U. n. 39131 del 24/11/2015 Cc. – dep. 21/09/2016 – Rv. 267591)
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la legittimità dell’arresto.
Così deciso in Roma il 20/12/2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente