Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8600 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LOCRI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SIDERNO il 04/01/1977
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di LOCRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento per essere stato l’arresto effettuato legittimamente.
Ritenuto in fatto
È oggetto di ricorso l’ordinanza del 3 ottobre 2024, con cui il Tribunale di Locri non convalidava l’arresto di NOME COGNOME – eseguito, il 2 ottobre 2024 alle ore 18.10, dai Carabinieri della Compagnia di Locri in relazione al reato di cui agli artt. 99, 624, 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – perché effettuato al di fuori delle ipotesi di flagranza o quasi-flagranza, di cui all’art. 382 del codice di rito; rigettava, inoltre, l’istanza di applicazione della misura cautelare di cui all’art. 282 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 569 cod. proc. pen., il Pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui lamenta violazione di legge in relazione all’art. 382 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare lo stato di quasi flagranza, posto che l’indagato è stato colto con “cose o tracce” rivelatrici della commissione del reato immediatamente prima dell’arresto. Il riferimento è, in particolare, ai documenti della persona offesa – proprietario dell’auto oggetto di furto perpetrato, secondo il capo d’imputazione, dal COGNOME – rinvenuti sulla persona di quest’ultimo al momento della perquisizione, avvenuta circa due ore dopo il furto dell’auto. Si contesta l’applicazione, operata dal Tribunale, dei principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte al caso in esame, evidenziando che 1) gli agenti di pubblica sicurezza avevano avuto diretta percezione di elementi (i documenti della persona offesa, appunto) che ricollegavano, con alto grado di probabilità, la persona arrestata al fatto di reato; 2) ricorreva altresì il requisito dell’immediatezza del controllo operato dagli agenti rispetto al fatto di reato, atteso che tra la condotta furtiva e l’intervento dei Carabinieri erano trascorse poche ore. Si valorizza, a tal proposito, la giurisprudenza che ha esteso a un arco temporale di alcune ore la contiguità temporale necessaria affinché l’arresto possa considerarsi effettuato in quasi flagranza di reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnato GLYPH provvedimento GLYPH per essere GLYPH stato GLYPH l’arresto GLYPH effettuato legittimamente. La difesa del COGNOME ha inviato conclusioni scritte, con cui chiede pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
1.1 Nell’impugnata ordinanza, il Tribunale esamina il fatto alla luce di principi giurisprudenziali (Sez. 2, n. 7161 del 18/01/2006, COGNOME, Rv. 233345 – 01: «non
sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l’arresto, se l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l’arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa»), che si attagliano soltanto parzialmente al caso in esame, senza anche considerare adeguatamente la ricorrenza, nel caso in scrutinio, dei presupposti di cui all’ultima parte dell’art. 382, primo comma, cod. proc. pen.
Dalla ricostruzione del fatto offerta dal Tribunale si evince, infatti, che l’autore del reato era stato sorpreso dagli agenti con i documenti del proprietario dell’auto oggetto di furto: il caso di specie si caratterizza, quindi, proprio per la sussistenza della condizione di “quasi flagranza”, di cui all’ultima parte della disposizione citata, posto che i documenti identificativi della persona offesa costituiscono inequivocabilmente “cose o tracce”, rinvenute sulla persona del Trimboli, idonee a ricollegare quest’ultimo al furto dell’auto, denunciato dalla persona offesa alcune ora prima.
Tale profilo, ove adeguatamente valorizzato, avrebbe dovuto portare il giudice a considerare in diversa e più complessa luce il caso di specie; l’aspetto maggiormente evidenziato in motivazione è, invece, quello della denuncia sporta dalla persona offesa (alle 13.30 secondo il giudice, alle 14.30, secondo il ricorrente), alcune ore prima dell’arresto (avvenuto alle 18.18). Il motivo della mancata ricorrenza della quasi flagranza è stato quindi individuato dal Tribunale nell’ampio scarto temporale, di svariate ore, tra il momento dell’arresto e gli snodi precedenti (furto dell’auto, denuncia della persona offesa, avvistamento casuale dell’auto da parte della stessa, consultazione degli impianti di videosorveglianza del luogo in cui in cui era avvenuto il furto) della vicenda.
Ora, se è vero che «non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in seguito alla denuncia della persona offesa o a informazioni rese da terzi» (Sez. 5, n. 8366 del 20/01/2016, Albano, Rv. 266166 – 01), è vero anche che la condizione di “quasi flagranza” «presuppone l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato»: Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 267591 – 01, in relazione a un caso in cui l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore). Nel caso di specie, come già anticipato, le “cose o tracce” (i documenti della persona offesa) erano state rinvenute sulla persona del Trimboli.
Neppure condivisibile è il passaggio motivazionale in cui si valorizza il fatto che la consultazione delle riprese tratte dall’impianto di videosorveglianza si era resa necessaria per identificare con certezza l’autore del furto (ciò che portava a
escludere, nella prospettiva del giudice, l’altissimo grado di probabilità della responsabilità del soggetto arrestato, che, solo, giustifica l’adozione della misura precautelare). Come infatti rimarcato dal ricorrente, l’attività d’indagine successiva alla denuncia (appunto, la consultazione degli impianti di videosorveglianza) era stata effettuata per dar seguito alle spontanee dichiarazioni del COGNOME, che affermava di aver ricevuto l’auto da un terzo soggetto: pertanto, le riprese erano funzionali a stabilire unicamente se si versasse nell’ipotesi del furto o in quella di ricettazione (per cui è parimenti previsto l’arresto facoltativo in flagranza, come precisato dal ricorrente).
Conforme alla giurisprudenza di legittimità è, infine, l’interpretazione, segnalata nel motivo di ricorso, dei principi in tema di connessione temporale tra condótta illecita e intervento degli agenti; a tal proposito, il ricorrente ha correttamente osservato come la giurisprudenza di questa Corte abbia inteso il contesto di contiguità temporale tra condotta e intervento degli agenti come riferibile a un arco temporale esteso anche ad alcune ore (cfr. Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, P.m. in proc. COGNOME Rv. 270317 – 01, relativa a una fattispecie in cui la Corte, in riforma dell’impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto – peraltro reo confesso – sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un’autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina).
2. Il Collegio ritiene, pertanto, che l’ordinanza impugnata vada annullata senza rinvio (Sez. 6, n. 37099 del 28/09/2007, Rv. 237192; Sez. 6, n. 34090 del 12/06/2013, Rv. 257215: in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza di diniego della convalida dell’arresto, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di PG, mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici), perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 14/01/2025 Il consigliere estensore