Quantum della pena: la discrezionalità del giudice non si discute se ben motivata
La determinazione del quantum della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere ampiamente discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui tale discrezionalità può essere esercitata e le condizioni che rendono un ricorso contro la misura della pena inammissibile. Il caso riguarda un imputato condannato per furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, la cui difesa lamentava una pena eccessiva, tale da precludere l’accesso alla sospensione condizionale.
I Fatti del Caso: Furto Aggravato e Resistenza
L’imputato era stato ritenuto responsabile, sia in primo grado che in appello, dei reati di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dal nesso teleologico. La condanna definitiva era stata fissata in due anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la nullità della sentenza per manifesta illogicità e insufficienza della motivazione. Il punto centrale del ricorso era il mancato contenimento della pena entro i limiti che avrebbero consentito la concessione del beneficio della sospensione condizionale, previsto dall’art. 163 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata era sorretta da un apparato argomentativo coerente e completo. Il motivo di ricorso, incentrato sulla presunta scorrettezza del trattamento sanzionatorio e sul conseguente diniego della sospensione condizionale, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte sulla determinazione del quantum della pena
Il cuore della decisione risiede nel principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la determinazione del quantum della pena rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Questa valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un mero arbitrio, di un ragionamento illogico o non sia supportata da un’adeguata motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e rispettosa dei criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, che elenca gli indici per la commisurazione della pena (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole). I giudici di merito avevano analizzato attentamente le ‘allarmanti modalità della condotta’ tenuta dall’imputato, concludendo che la gravità del fatto non consentiva un’ulteriore riduzione della pena. Di conseguenza, la pena inflitta, superando il limite dei due anni, escludeva automaticamente la possibilità di concedere la sospensione condizionale. La Cassazione ha quindi confermato che, in presenza di una motivazione adeguata e non contraddittoria, non è possibile rivedere la decisione sul quantum della pena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: non è sufficiente lamentare una pena ritenuta ‘eccessiva’ per ottenere una riforma in Cassazione. È necessario dimostrare che la decisione del giudice di merito sia viziata da un errore logico palese o da una totale assenza di motivazione. L’ampia discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è un caposaldo del sistema, bilanciato dall’obbligo di motivare le proprie scelte in base ai criteri legali. Per la difesa, ciò significa che le strategie processuali devono concentrarsi non tanto sulla ‘quantità’ della pena, quanto sulla ‘qualità’ della motivazione che la sorregge, evidenziando eventuali profili di arbitrarietà o illogicità manifesta.
È possibile impugnare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, la determinazione della misura della pena (quantum) è una valutazione discrezionale del giudice di merito. È insindacabile in Cassazione, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio, di un ragionamento illogico o non sia sorretta da un’adeguata motivazione.
Perché in questo caso non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale non è stata concessa perché la pena inflitta (due anni e due mesi di reclusione) superava il limite massimo di due anni previsto dalla legge per la concessione di tale beneficio. La Corte ha ritenuto che la gravità del fatto non consentisse di ridurre ulteriormente la pena per farla rientrare in tale limite.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che i motivi presentati nel ricorso sono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico. La Corte ritiene l’argomentazione così debole da poter respingere l’impugnazione senza un esame approfondito nel merito, dichiarandola inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 01/08/1982
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto pluriaggravato e resistenza a ‘pubblico ufficiale aggravata dal nesso teleologico, con condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione oltre alla multa.
Rilevato che la difesa lamenta la nullità della sentenza per manifesta illogicità ed insufficienza della motivazione con riferimento al mancato contenimento della pena nei limiti di concedibilità del beneficio ex art. 163 cod. pen. ed al mancato riconoscimento di detto beneficio.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Ritenuto che il motivo di ricorso, nel quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio e conseguente mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato: la Corte territoriale, con motivazione rispettosa dei criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen. e dopo attenta analisi delle allarmanti modalità della condotta serbata dall’imputato, ha evidenziato come la pena allo stesso inflitta non possa essere suscettibile di ulteriore riduzione in ragione della gravità del fatto.
Considerato che la determinazione del quantum della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come nella specie, da adeguata motivazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
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