Quantum della pena: la valutazione insindacabile del giudice
La determinazione del quantum della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui tale discrezionalità può essere esercitata e le condizioni che la rendono insindacabile in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in cui l’imputato lamentava un’errata quantificazione della pena nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche.
I fatti del caso
Un individuo veniva condannato in primo grado a quattro anni e quattro mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per aver detenuto, ai fini di spaccio, un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti, nello specifico 43 grammi di cocaina e quasi 235 grammi tra marijuana e hashish. La Corte di Appello, in parziale riforma della prima sentenza, riconosceva le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la sanzione, riducendola a due anni e dieci mesi di reclusione e 12.200 euro di multa.
Il ricorso in Cassazione e il focus sul quantum della pena
Nonostante la significativa riduzione della pena, l’imputato proponeva ricorso per cassazione. La sua doglianza non riguardava l’accertamento della responsabilità, ormai confermata, ma si concentrava esclusivamente su due aspetti legati al quantum della pena:
1. L’entità della riduzione applicata per le circostanze attenuanti generiche, ritenuta non adeguata in relazione al comportamento successivo dell’imputato.
2. L’aumento di pena di tre mesi stabilito per il reato in continuazione, considerato eccessivo.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione di merito sulla congruità della sanzione inflitta dai giudici di appello.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Le determinazioni del giudice di merito relative al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione a condizione che siano sorrette da una motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte di Appello pienamente adeguata. Quest’ultima aveva correttamente seguito il percorso di commisurazione della pena:
* Ha individuato una pena base di 6 anni di reclusione e 27.000 euro di multa.
* Ha applicato la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche, concesse in virtù del comportamento processuale dell’imputato, arrivando a quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa.
* Ha applicato un aumento ritenuto congruo di tre mesi per la continuazione.
* Infine, ha operato l’ulteriore riduzione prevista per il rito processuale scelto, giungendo alla pena finale.
Secondo la Cassazione, questo iter argomentativo è immune da censure, poiché il giudice di appello ha fornito una giustificazione logica e coerente per ogni passaggio del calcolo sanzionatorio. La scelta del quantum della pena, all’interno della cornice edittale prevista dalla legge, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il cui operato non può essere messo in discussione se adeguatamente motivato.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito non è quello di stabilire se una pena sia ‘giusta’ o ‘sbagliata’ in astratto, ma di verificare che la decisione del giudice che l’ha inflitta sia conforme alla legge e supportata da un ragionamento logico. Pertanto, un ricorso basato unicamente sulla richiesta di una valutazione più favorevole riguardo all’entità della pena, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nella motivazione, è destinato all’inammissibilità. Questa pronuncia sottolinea l’importanza per le difese di articolare censure che attacchino la struttura logico-giuridica della motivazione, piuttosto che limitarsi a contestare il risultato sanzionatorio finale.
Un imputato può ricorrere in Cassazione solo perché ritiene la sua pena troppo alta?
No. Secondo la sentenza, il ricorso non può basarsi su un semplice disaccordo con l’entità della sanzione. È necessario dimostrare che la motivazione del giudice che ha stabilito la pena presenta vizi logici o violazioni di legge.
Cosa significa che la valutazione del giudice sul quantum della pena è ‘insindacabile’?
Significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla misura della pena da infliggere. Il suo controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla logicità del ragionamento seguito dal giudice per arrivare a quella determinata sanzione.
Come è stata calcolata la pena finale nel caso di specie?
La Corte d’Appello è partita da una pena base di 6 anni, ha applicato la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche, ha poi applicato un aumento di tre mesi per la continuazione e, infine, ha ulteriormente ridotto la pena per via del rito processuale scelto, arrivando al totale di 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12.200 euro di multa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata quale la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma di quella emessa dal giudic grado, ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma pri 309/1990 per aver detenuto grammi 43 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, n grammi 234,8 di marijuana e hashish al fine di spaccio, riducendo, tuttavia, pe dell’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’entità della pe rideterminandola da anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di mul pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.200 di multa.
Con unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motiva ordine al quantum di riduzione di pena applicato a seguito della concessione delle cir attenuanti generiche, non avendo il giudice adeguatamente considerato il comportam susseguente dell’imputato, e in relazione al quantum di aumento di pena statuito per il reato in continuazione, pari a tre mesi.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzi sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logicoNel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi avendo la Corte territoriale, nel condividere sostanzialmente, quanto alla pena trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, in relazione alle modalità d essendo stato questo ridotto solo con riferimento alla pena pecuniaria, ha con circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento process dell’imputato, applicando la riduzione di un terzo alla pena base di 6 anni di reclusi 27.000,00 di multa, giungendo quindi alla pena di anni quattro di reclusine e euro 1 multa. Anche con riferimento all’aumento per la continuazione, il giudice ha applicato un aumento di mesi tre, giungendo alla pena finale ridotta per il rito, di anni due reclusione ed euro 12.200 di multa.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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