Quantum della Pena: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile in Cassazione
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sul quantum della pena e sui limiti del suo riesame in sede di legittimità. L’analisi di questa decisione chiarisce perché non è possibile appellarsi alla Suprema Corte semplicemente lamentando una sanzione ritenuta eccessiva.
I Fatti del Processo e il Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La ricorrente contestava unicamente l’entità della pena inflittale, ritenendola sproporzionata. L’unico motivo di ricorso si concentrava, quindi, sulla presunta eccessività della sanzione, senza sollevare questioni relative a vizi procedurali o a un’errata interpretazione della legge.
La Discrezionalità del Giudice sul Quantum della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza. La valutazione e la quantificazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito (cioè il giudice di primo e secondo grado). Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato che il suo ruolo, in sede di legittimità, non è quello di ricalcolare la pena o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il controllo della Cassazione si limita a verificare che la decisione sulla pena sia supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adempiuto al proprio onere argomentativo, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la commisurazione della sanzione, come specificato nella sentenza impugnata. Di conseguenza, contestare il quantum della pena senza denunciare una violazione di legge o un vizio logico della motivazione si traduce in una richiesta inammissibile di riesame del merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione non può basarsi su una semplice doglianza per la severità della condanna. Per avere successo, un ricorso deve identificare specifici errori di diritto o palesi contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito che ha fissato la pena. La decisione sul quantum della pena resta saldamente nelle mani dei giudici che hanno esaminato le prove e i fatti, e la loro discrezionalità, se correttamente esercitata e motivata, è insindacabile. La ricorrente, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione sostenendo solo che la pena è troppo alta?
No. Secondo questa ordinanza, un ricorso basato esclusivamente sulla contestazione dell’eccessività della pena è inammissibile. La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione discrezionale del giudice sulla quantificazione della sanzione.
Quali sono i poteri del giudice di merito nel determinare la pena?
Il giudice di merito ha il potere discrezionale di graduare la pena, tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti. Questo potere deve essere esercitato in aderenza ai principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, motivando adeguatamente la propria decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena irrogata non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presgente