Quantitativo di Droga: Quando Esclude il Reato di Lieve Entità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati legati agli stupefacenti: l’ingente quantitativo di droga detenuto è un elemento decisivo che può impedire la qualificazione del fatto come di lieve entità. Questa pronuncia offre spunti importanti per comprendere i criteri utilizzati dai giudici per distinguere tra lo spaccio ‘comune’ e quello considerato meno grave.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). L’imputato era stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di droga: oltre due chilogrammi di hashish, suddivisi in quattro pani da 500 grammi ciascuno. La difesa aveva contestato la sentenza d’appello, chiedendo una riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo, che comporta una pena significativamente più mite.
La Decisione della Corte sul Quantitativo di Droga
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi presentati dal ricorrente non erano nuovi, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Secondo la Cassazione, non sussistevano i presupposti per una diversa valutazione del caso, soprattutto alla luce dell’elemento oggettivo della quantità della sostanza sequestrata.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione del dato quantitativo. La Corte ha stabilito che la detenzione di oltre due chilogrammi di hashish è un ‘apprezzabile quantitativo’, un elemento che di per sé è ‘ostativo’ alla riqualificazione del fatto come di lieve entità. I giudici hanno specificato che una tale quantità è ‘affatto sintomatico di minore offensività della condotta’. In altre parole, la grande quantità di stupefacente indica un livello di pericolosità e un inserimento nel mercato illegale che non sono compatibili con la figura del ‘piccolo spaccio’. La decisione del giudice d’appello, che aveva negato la derubricazione basandosi su argomenti giuridici corretti, è stata quindi pienamente avallata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza: nella valutazione della lieve entità del fatto, il quantitativo di droga è uno degli indici principali, se non il più importante. Sebbene la valutazione debba tenere conto di tutti gli elementi del caso (le modalità dell’azione, i mezzi, la personalità del reo), una quantità ingente può essere da sola sufficiente a escludere l’applicazione della norma più favorevole. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa pronuncia serve come chiaro monito: la detenzione di grandi quantità di sostanze stupefacenti rende estremamente difficile, se non impossibile, sostenere la tesi della minore gravità del reato. Inoltre, viene ribadito un principio processuale cruciale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello, ma deve sollevare vizi specifici della sentenza impugnata.
Un grande quantitativo di droga può impedire che il reato sia considerato di lieve entità?
Sì, secondo l’ordinanza, un ‘apprezzabile quantitativo’ di stupefacente (nel caso specifico, oltre 2 kg di hashish) è stato ritenuto un elemento ostativo alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), in quanto indicativo di una condotta non caratterizzata da minore offensività.
È efficace riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in appello?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano ‘riproduttivi di profili di censura’ già esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47448 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME nato a VELLETRI il 22/04/1995
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di LCOGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza d condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre due chilogrammi di hashish suddiviso in quattro pani da gr. 500 ciascuno), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di un apprezzabile quantitativo, affatto sintomatico di minore offensività della condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024