Quantitativo di Droga: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati legati agli stupefacenti: il notevole quantitativo di droga sequestrata è un elemento decisivo che può precludere l’applicazione della fattispecie di lieve entità e, di conseguenza, portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso basato su tale richiesta. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Foggia per un reato concernente sostanze stupefacenti. La Corte di Appello di Bari, successivamente, aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, ma confermando la colpevolezza dell’imputato.
Nonostante la riduzione di pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due specifici motivi per chiedere l’annullamento della sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Violazione di legge: Il primo motivo contestava la statuizione sulla colpevolezza, sollevando questioni che, come vedremo, la Suprema Corte ha considerato di natura fattuale.
2. Vizio di motivazione: Il secondo motivo criticava la sentenza d’appello per non aver applicato la fattispecie di reato di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti).
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e il Rilievo del Quantitativo di Droga
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara spiegazione per ciascuno dei motivi proposti.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha stabilito che le argomentazioni erano ‘impingenti in argomenti di mero fatto’, ovvero miravano a una riconsiderazione delle prove e dei fatti del caso. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti.
Il secondo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Suprema Corte ha avallato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva negato l’applicazione del reato di lieve entità sulla base di un criterio oggettivo e determinante: il notevole quantitativo di droga rinvenuta in possesso dell’imputato. Dalla sostanza sequestrata, infatti, era possibile ricavare oltre 4.000 dosi medie singole. Secondo i giudici, una quantità così ingente è logicamente e giuridicamente incompatibile con la definizione di ‘lieve entità’.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è lineare e rigorosa. Il primo motivo è stato respinto perché la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, insindacabile, dei giudici di merito. Il secondo motivo è stato rigettato perché la valutazione della Corte d’Appello sul quantitativo di droga è stata ritenuta esente da vizi logici o giuridici. La Corte territoriale ha correttamente identificato nella quantità un indice oggettivo della gravità del fatto, sufficiente a escludere la fattispecie attenuata invocata dalla difesa. Di conseguenza, il ricorso, basato su motivi non consentiti o palesemente infondati, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che, nei reati di droga, il dato quantitativo rimane uno degli elementi principali, se non il più importante, per distinguere tra un fatto di lieve entità e uno ordinario. La decisione ha un’importante implicazione pratica: i ricorsi per cassazione che mirano a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto basandosi su una rivalutazione di elementi oggettivi già correttamente ponderati dai giudici di merito, come un ingente quantitativo di droga, hanno scarsissime probabilità di successo. Anzi, rischiano di essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo sollevava questioni di fatto, non valutabili in sede di legittimità, mentre il secondo era manifestamente infondato, dato che la decisione della Corte d’Appello era stata motivata in modo logico e giuridicamente corretto.
Un grande quantitativo di droga può impedire l’applicazione del reato di lieve entità?
Sì. La Corte ha confermato che un quantitativo non esiguo di sostanza stupefacente (nel caso specifico, sufficiente per oltre 4.000 dosi) è un elemento oggettivo che giustifica pienamente l’esclusione della fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa ordinanza, tale somma è stata equitativamente fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38527 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 25 maggio 2023 la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la precedente decisione del 5 giugno 2018 con cui il Tribunale dì Foggia aveva condannato NOME alla pena di anni 2 di reclusione ed € 4.500 di multa rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000 di multa e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che per l’annullamento di predetta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazionne di seguitto sintetizzati;
che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva la violazione della legge con riferimento alla statuizione di reità;
che con il secondo motivo di impugnazione eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’invocata fattispecie di cui all’art 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta inammissibile in quanto impingente in argomenti di mero fatto sottratti al sindacato di questa Corte di leggitimità;
che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamen negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 30 del 1990 dando rilievo °j / . 1,1antitativo di sostanza stupefacente non esiguo rinvenuto in possesso del prevenuto da cui si potevano ricavare oltre 4.000 dosi medie singole,;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la part abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pan., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il corslglIre, 1 estenspre GLYPH
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