La quantificazione pena spaccio e la motivazione semplificata
L’ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per il diritto penale moderno: la quantificazione pena spaccio e il relativo obbligo di motivazione da parte del giudice. Spesso ci si chiede quanto debba essere dettagliata la spiegazione di una condanna, specialmente quando si tratta di reati legati al mondo degli stupefacenti qualificati come di lieve entità.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La difesa contestava la severità del trattamento sanzionatorio e l’applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato a sufficienza lo scostamento dai minimi previsti dalla legge. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato come le doglianze fossero del tutto simili a quelle già espresse e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio, rendendo di fatto il ricorso privo di spessore giuridico.
I parametri per la quantificazione pena spaccio
Un punto di estremo interesse riguarda la discrezionalità del giudice nella quantificazione pena spaccio. Secondo l’orientamento consolidato, richiamato dai giudici di legittimità, quando la pena finale si avvicina ai minimi edittali, non è richiesto uno sforzo motivazionale eccessivo. Il giudice può limitarsi a richiamare i criteri generali di gravità del fatto e capacità a delinquere, senza dover analizzare minuziosamente ogni singolo giorno o euro di sanzione inflitta. In questo caso, il riferimento alle argomentazioni del tribunale di primo grado è stato considerato sufficiente a giustificare una pena poco superiore al minimo.
Il ruolo della recidiva e delle attenuanti
Un altro aspetto contestato riguardava la recidiva, che nel caso di specie è stata riconosciuta ma bilanciata con le circostanze attenuanti generiche attraverso un giudizio di equivalenza. La Corte ha stabilito che tale scelta non richiedeva ulteriori approfondimenti, essendo una valutazione di merito coerente con il quadro probatorio e con i precedenti penali del ricorrente. La genericità dei motivi di ricorso su questo punto ha ulteriormente contribuito alla decisione finale di rigetto.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza si fondano sulla natura ripetitiva e aspecifica del ricorso. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva già risposto in modo logico e corretto a tutti i dubbi sollevati dalla difesa. In particolare, la scelta della pena è risultata coerente con l’applicazione dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti, e la mancanza di una motivazione iper-dettagliata è stata giudicata legittima proprio in virtù della vicinanza della sanzione ai limiti minimi di legge.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce un principio di economia processuale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come una “terza istanza” per ridiscutere fatti già chiariti, specialmente quando la pena è stata quantificata seguendo canoni di ragionevolezza e prossimità ai minimi legali.
Quando il giudice deve motivare dettagliatamente la pena per spaccio?
La motivazione deve essere specifica solo se il giudice si discosta sensibilmente dai minimi edittali; se la pena è vicina al minimo, è sufficiente una motivazione sintetica.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché non presenta critiche specifiche alla decisione impugnata ma si limita a riprodurre censure già esaminate e respinte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e solitamente di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8080 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8080 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
149/RG. 27948
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per detenzione a fini di spaccio; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove a pag. 2, ai fini del trattamento sanzioNOMErio, richiamand argomenti del Tribunale (pagg. 6-7) ha quantificato la pena discostandosi di poco dai minimi edittali, anche applicando l’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 5, n. 3607 del 2/10/2025, Rv. 288953).
Del tutto generico e aspecifico il motivo relativo alla quantificazione della pena per la recidi che è stata riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.