Quantificazione Pena: I Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
La corretta quantificazione pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, specialmente quando si applica l’istituto del reato continuato. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso per legittimità, chiarendo quando le doglianze sulla determinazione della pena diventano un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Decisione del Giudice dell’Esecuzione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro un’ordinanza della Corte d’Appello, in funzione di Giudice dell’esecuzione. L’appellante lamentava l’entità degli aumenti di pena stabiliti per due ‘reati satellite’, unificati sotto il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale.
Il Giudice dell’esecuzione aveva determinato gli aumenti di pena sulla base di specifiche circostanze aggravanti:
* Per il primo reato, un aumento di 8 mesi di reclusione, motivato dalla pericolosità della condotta, avvenuta in pieno giorno, con l’uso di un’arma e con l’inflizione di ferite non lievi.
* Per il secondo reato, un aumento di 2 mesi, giustificato dalle circostanze di tempo e luogo (luoghi frequentati in orario di punta) e dall’impiego di un’arma per commettere il delitto.
L’imputato, ritenendo eccessivi tali aumenti, ha proposto ricorso in Cassazione.
La Valutazione della Cassazione sulla Quantificazione Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il Giudice dell’esecuzione ha adempiuto correttamente al suo onere di motivazione. Le argomentazioni presentate dal ricorrente non miravano a evidenziare un vizio di legittimità (come una motivazione illogica o assente), ma piuttosto a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della decisione impugnata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente per la quantificazione pena, ancorandola a elementi concreti come la pericolosità dell’azione, l’uso di armi e il contesto in cui i reati erano stati commessi. Pertanto, la decisione era immune da censure di legittimità. Le lamentele del ricorrente, essendo finalizzate a ottenere un giudizio più favorevole basato su una diversa ponderazione degli stessi elementi, sono state considerate un tentativo non consentito di invadere la sfera di discrezionalità del giudice di merito.
Conclusioni: Cosa Implica questa Ordinanza
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, se esercitata entro i limiti legali e supportata da una motivazione adeguata, non è sindacabile in Cassazione. Per impugnare con successo la quantificazione pena in sede di legittimità, non è sufficiente sostenere che la pena sia ‘troppo alta’; è necessario dimostrare che la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso sulla quantificazione della pena è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non denunciavano vizi di legittimità, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in quella sede.
Quali elementi ha considerato il giudice per determinare l’aumento di pena?
Il giudice ha considerato la pericolosità della condotta (tenuta in pieno giorno con un’arma), le conseguenze fisiche (più di una ferita non minimale), le circostanze di tempo e di luogo (luoghi frequentati in orario di maggior affluenza) e l’utilizzo di un’arma per compiere il delitto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38705 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l’entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell’accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
Osservato che il Giudice dell’esecuzione ha correttamente osservato l’onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Milano del 26/03/2019, irrevocabile il 10/12/2019, avendo la Corte reggina determiNOME l’aumento, per il capo a), di mesi 8 di reclusione (attesa la pericolosità della condotta, tenuta in pieno giorno e mediante l’utilizzo di arma, e per avere inferto più d’una ferita con conseguenze non minimali), e, per il capo b), di mesi 2 di reclusione (in ragione delle circostanze di tempo e di luogo in cui avveniva la condotta, in luoghi frequentati ed in orario di maggior frequentazione, utilizzando l’arma per compiere un delitto).
Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025