Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA 11 17/07/1960
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME ClaudioCOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione della legga penale ex
art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con particolare riferimento all’art. 192 cod. proc. pe oltre ad essere reiterativo di doglianze già lamentate, non è consentito dalla legge in
sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, c
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del s convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata nelle quali
la Corte ha correttamente ritenuto provata la responsabilità del COGNOME valorizzando il dato dell’attivazione, da parte dello stesso, della carta prepagata usata per incassare il
prezzo pattuito);
che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è
manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negl artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, particolare, pag. 2 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente