Quantificazione della Pena: I Limiti del Ricorso in Cassazione
La corretta quantificazione della pena è uno dei pilastri del diritto penale e rappresenta l’esercizio della discrezionalità del giudice nel bilanciare la gravità del reato con la necessità di rieducazione del condannato. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare questa decisione davanti alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente chiarisce quando un ricorso su questo punto viene dichiarato inammissibile, ribadendo principi consolidati in materia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva confermato la condanna emessa in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare. L’imputato, non soddisfatto della pena inflittagli, ha deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione.
L’Unico Motivo di Ricorso: Errata Quantificazione della Pena
Il ricorrente ha basato la sua intera difesa su un unico motivo: l’erronea applicazione dell’articolo 133 del codice penale e la mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. In sostanza, l’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero giustificato adeguatamente la misura della sanzione applicata, violando i criteri legali che guidano la discrezionalità del giudice.
La Decisione della Cassazione sulla Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due argomenti principali, che rappresentano un punto fermo nella giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, il motivo sollevato non era nuovo. Si trattava, infatti, della mera riproposizione di censure già ampiamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte di Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già discusse nei gradi di merito.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la determinazione del trattamento sanzionatorio è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente i fatti e le prove. L’intervento della Suprema Corte è ammesso solo in casi eccezionali.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla quantificazione della pena è limitato a verificare che la decisione del giudice di merito non sia il risultato di un puro arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fornito una giustificazione adeguata per la pena inflitta, come emergeva dalle pagine della sentenza d’appello citate dalla stessa Cassazione.
Poiché non è emersa alcuna illogicità manifesta né arbitrarietà, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi infondati.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge, non rivalutare le decisioni discrezionali dei giudici dei gradi inferiori, a meno che queste non siano palesemente viziate. La quantificazione della pena, se motivata in modo logico e coerente con i criteri dell’art. 133 c.p., è una valutazione insindacabile in sede di legittimità. Questo principio serve a garantire la certezza del diritto e a prevenire un uso dilatorio dei mezzi di impugnazione.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, non è generalmente possibile. La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o se la decisione è frutto di arbitrio.
Cosa significa che un ricorso è ‘riproduttivo’ di censure già esaminate?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche che sono già state presentate, valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio (in questo caso, dalla Corte di Appello), senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASORATE PRIMO il 14/04/1968
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qu la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna, emessa il luglio 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in ordine reati contestati.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena) no è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censu adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale vedano le pp. 5 e 6 sent. app.), dovendosi poi ricordare che la determinazione trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia fr di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
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