Quantificazione della pena: I limiti alla discrezionalità del Giudice e i motivi di ricorso
La corretta quantificazione della pena è uno dei cardini del diritto penale, un momento delicato in cui il giudice esercita la propria discrezionalità per adeguare la sanzione al caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i confini entro cui un imputato può contestare la pena inflitta e quali sono i requisiti di motivazione richiesti al giudice. Analizziamo il caso per comprendere meglio questi principi.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Bologna, hanno proposto ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano principalmente su due aspetti: la presunta omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’erronea applicazione della legge penale per quanto riguarda la determinazione della pena, con specifico riferimento all’articolo 133 del codice penale.
In sostanza, i ricorrenti ritenevano che la pena inflitta fosse eccessiva e che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua decisione, non tenendo conto di tutti gli elementi a loro favorevoli.
La Decisione della Corte di Cassazione e la quantificazione della pena
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati. La decisione si basa su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che è utile ripercorrere per capire i limiti di un ricorso in Cassazione su questi temi.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso
Innanzitutto, la Corte ha rilevato un errore di base nel primo motivo di ricorso: contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, le circostanze attenuanti generiche erano state effettivamente concesse nei gradi di merito. Questo rende il motivo di ricorso privo di fondamento.
L’obbligo di motivazione sulla quantificazione della pena
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso, ovvero la contestazione sulla misura della pena. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione fornita è logica e non contraddittoria.
Secondo l’orientamento consolidato citato nell’ordinanza, il giudice di merito adempie al suo obbligo di motivazione anche utilizzando espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”, oppure facendo riferimento alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla distinzione tra il sindacato di legittimità e la valutazione di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e le circostanze del fatto. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la decisione sia supportata da una motivazione logica e coerente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la pena inflitta dal Tribunale, ritenendola “equa”. Secondo la Cassazione, questa motivazione, seppur sintetica, è sufficiente a soddisfare i requisiti di legge, poiché una spiegazione dettagliata e analitica è richiesta solo in casi eccezionali, ovvero quando la pena si discosta notevolmente dalla media edittale. Poiché i ricorsi non si confrontavano con questi principi consolidati, sono stati giudicati inammissibili.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che contestare la quantificazione della pena in Cassazione è un’operazione complessa e dagli esiti incerti. Un ricorso ha possibilità di successo solo se riesce a dimostrare un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito o una palese violazione di legge, e non semplicemente proponendo una diversa valutazione delle circostanze. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che le argomentazioni sulla congruità della pena devono essere sviluppate in modo approfondito e convincente già nei gradi di merito, dove il giudice ha piena cognizione dei fatti. La decisione ribadisce la fiducia del sistema nella discrezionalità del giudice, purché esercitata entro i binari della logica e della legalità.
È possibile contestare in Cassazione la quantificazione della pena decisa dal giudice di merito?
Sì, ma solo entro limiti molto stretti. Il ricorso è inammissibile se la motivazione del giudice, anche se sintetica (es. “pena congrua”), è sufficiente e la pena non è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge.
Quando il giudice è obbligato a fornire una motivazione dettagliata sulla pena inflitta?
Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base a quanto deciso nel provvedimento, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso specifico, tremila euro ciascuno).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47464 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47464 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a FORLIMPOPOLI il DATA_NASCITA COGNOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 133 cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) le attenuanti generiche risultano concesse; (b) le doglianze in ordine alla quantificazione della pena non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 – dep. 26/03/2008, COGNOME e altri, Rv. 239754). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha confermato la pena inflitta dal Tribunale ritenendola equa (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore