Quantificazione della Pena: l’Inammissibilità del Ricorso e il Divieto di Reformatio in Peius
La corretta quantificazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, dove il giudice deve bilanciare la gravità del fatto con i principi di adeguatezza e proporzionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto di riflessione su questo tema, chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare il calcolo della pena e il ruolo cruciale del divieto di reformatio in peius. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione relativo alla quantificazione della pena applicata in regime di continuazione tra più reati. Nello specifico, si contestava un’apparente anomalia: per un reato satellite, considerato meno grave, il giudice di primo grado aveva applicato un aumento di pena (un mese di reclusione) superiore a quello previsto per un reato più grave (quindici giorni di reclusione).
Secondo la difesa, questa sproporzione rendeva la motivazione della sentenza illogica e contraddittoria, giustificando un annullamento con rinvio per un nuovo e più corretto calcolo.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Quantificazione della Pena
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come il ricorso non facesse altro che riproporre le medesime censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale penale.
Le motivazioni: il Principio di Reformatio in Peius
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nel bilanciamento tra la logicità della pena e il divieto di reformatio in peius. Questo principio fondamentale stabilisce che, quando a impugnare una sentenza è solo l’imputato, il giudice del grado successivo non può mai peggiorare la sua situazione, ad esempio aumentando la pena.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già riconosciuto l’apparente incongruenza nel calcolo. Tuttavia, aveva correttamente osservato che la pena complessiva, incluso l’aumento di un mese, era stata ritenuta congrua e adeguata. L’unico modo per correggere la sproporzione segnalata sarebbe stato aumentare la pena per il reato più grave, portandola a più di un mese. Una tale operazione, però, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, danneggiando l’imputato che aveva presentato ricorso proprio per ottenere un trattamento migliore.
La Cassazione ha quindi confermato che, sebbene vi fosse un’incoerenza, questa non poteva essere emendata a scapito del ricorrente. L’irrilevanza di tale anomalia, di fronte alla congruità della pena totale e all’impossibilità di una modifica peggiorativa, ha reso il ricorso privo di fondamento.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto cruciale: non ogni vizio logico nella motivazione sulla quantificazione della pena giustifica un annullamento della sentenza. Se la pena complessiva è ritenuta adeguata e la correzione del vizio comporterebbe una violazione del divieto di reformatio in peius, il ricorso dell’imputato è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea la prevalenza dei principi garantisti a tutela dell’imputato rispetto a un’esigenza di mera coerenza formale nel calcolo della pena, consolidando un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica.
È possibile contestare in Cassazione un’apparente incoerenza nel calcolo della pena tra reati diversi?
Sì, è possibile, ma il ricorso viene dichiarato inammissibile se la pena complessiva è ritenuta congrua e la correzione dell’incoerenza comporterebbe un peggioramento della pena per l’imputato, in violazione del principio del divieto di ‘reformatio in peius’.
Cosa significa il principio del divieto di ‘reformatio in peius’?
Significa che il giudice dell’impugnazione non può peggiorare la situazione dell’imputato (ad esempio aumentando la pena) se è stato solo l’imputato stesso a presentare ricorso. È una garanzia fondamentale per l’appellante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine quantificazione della pena applicata in continuazione (è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come il giudi di primo grado, pur avendo applicato in ordine al reato satellite di cui al capo 1) un aum maggiore rispetto al capo che prevedeva una condotta ritenuta più grave alla luce del dat ponderale, ha comunque dato conto delle ragioni che facevano ritenere l’aumento di un mese di reclusione comunque adeguato e congruo, irrilevante che per una condotta più grave fosse stata applicata pena minore (quindici giorni di reclusione), evenienza non emendabile se non al cost di una preclusa reformatio in peius;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.