Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che le censure poste a base dell’impugnazione da NOME COGNOME non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali o di violazione di legge, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti sull’esercizio del potere discrezionale di quantificazione della pena riservato al giudice di merito, anche in sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nella sua massima espressione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01), ha calcolato l’aumento di pena per il reato satellite unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. rispettando il rapporto di proporzione tra le pene ed i limiti previsti dall’a 81 cod. pen. e dando conto della scelta, non solo richiamando i criteri adottati dal giudice della cognizione per i reati già unificati dalla cosiddetta continuazione interna, ma anche facendo corretta applicazione dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. per la determinazione delle pene relative agli ulteriori reati. Con riferimento al reato più grave tra quelli giudicati dalla sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 8 aprile 2021, ha, in particolare, valorizzato sia la rilevant offensività della condotta, relativa ad ingenti quantitativi di stupefacente, si dell’elevata capacità a delinquere del condannato desunta dai numerosi precedenti penali.
1.2 Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.