Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, a firma del medesimo difensore, nell’interesse di NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio determiNOME ad entrambi gli imputati, oltre ad essere privo di concreta specificità, è formulato in termini non consentiti in questa sede, atteso che la quantificazione della pena è espressione della discrezionalità tipica del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., si veda, in particolare, pag. 3 sull’intensità del dolo e dei motivi a delinquere, sulla gravità del fatto e l’assenza di resipiscenza nonché sui numerosi e specifici precedenti penali dell’imputata che giustificano lo scostamento di pena dal minimo edittale); è peraltro assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena, come nel caso di specie, di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464);
che, ad ogni modo, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2024.