Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47681 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47681 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 09/08/1996 avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte di appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato quella del 02/11/2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 419 e 605 cod. pen. e, per l’effetto – unificati gli stessi s vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito – lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e cautelari; con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legal durante il tempo di espiazione della pena; con condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, oltre che rifusione – in favore della parte civile medesima – delle spese di costituzione e assistenza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen., quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rispetto alle contestate aggravanti, nonché con riferimento al trattamento sanzionatorio, da ritenersi sperequato rispetto alle condanne comminate ai coimputati, lamentando altresì, sul punto, l’assenza di motivazione. Non è stata adeguatamente considerata la personalità del soggetto, né vi è motivazione alcuna, in merito al mancato computo delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, piuttosto che dell’equivalenza. Infine, non è stata spiegata la ragione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio adottato nei confronti di La Penna, rispetto a quanto deciso in relazione ai soggetti coimputati nell’ambito dello stesso processo.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte di appello ha posto in risalto la gravità del fatto e delle condotte realizzate dal ricorrente, oltre che la sua personalità, valorizzando tali aspett anche in relazione alla motivazione del diverso trattamento sanzionatorio riservatogli, rispetto a quanto deciso in relazione ad altri coimputati. Le deduzioni difensive, in realtà, non riescono a incidere sugli elementi posti a fondamento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che censura l’entità della pena, deve essere dichiarato inammissibile.
Contrariamente all’assunto difensivo, infatti, il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto relativo all’entità della pena irrogata, avendo valorizzato – anche ai fini dell’art. 133 cod. pen. – le caratteristiche del fatto personalità del soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative, in ordine alla personalità dell’imputato.
2.1 La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha quindi esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena.
I giudici di secondo grado, infatti, hanno adeguatamente valutato la gravità del fatto e le modalità della condotta; la pena inflitta al ricorrente, poi, è st anche compiutamente comparata alle diverse sanzioni inflitte ai coimputati, tanto che la Corte di appello ha reputato addirittura benevolo il trattamento sanzionatorio riservato, in primo grado, al La Penna. Non hanno mancato, i Giudici di secondo grado, di prendere in considerazione la personalità del soggetto, nonché i precedenti penali che questi annovera, l’età e il ruolo ricoperto nello svolgimento dei fatti, esaminando infine anche l’istanza formulata, volta all’applicazione di sanzioni sostitutive.
2.2. In definitiva, il motivo di ricorso concernente la misura della pena è inammissibile, in quanto risolventesi in censure interamente versate in fatto e incentrate su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito n presente giudizio di legittimità. La motivazione della impugnata sentenza, dunque, si sottrae a qualsivoglia stigma in sede di legittimità, per avere adeguatamente valorizzato plurimi e convergenti elementi di valutazione e conoscenza, tutti sicuramente rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti, nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 22 novembre 2024.