Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 230 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/05/1965
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva oltre che al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche ed alla finale quantificazione della pena – è formulato in termini consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato;
rilevato che, preliminarmente, deve osservarsi come il ricorrente abbia riproposto in questa sede censure già avanzate con il gravame di merito, puntualmente vagliate e congruamente disattese dai giudici di secondo grado che (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata) hanno esaustivamente motivato in punto di fatto e di diritto in ordine alla corretta l’applicazione della recidiva nei confro dell’odierno ricorrente, gravato da numerosi e gravi precedenti penali e per il quale i fatti qui giudicati, anche per le modalità con le quali sono stati commessi, hanno rappresentato una rinnovata ed ingravescente manifestazione di pericolosità criminale;
ritenuto che, inoltre, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel bilanciamento tra opposte circostanze, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove i! giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.; è d’altra parte peraltro consolidato l’orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5589 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, COGNOME; Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, Palmisano; cfr., anche, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
ritenuto che, inoltre, anche in ordine alla pena base ed agli aumenti per la continuazione la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcun rilievo di legittimità, dovendosi in ogni caso prendere atto che, con riguardo al primo aspetto, la pena è stata calcolata in prossimità del minimo edittale e che, per il secondo aspetto, gli aumenti sono stati contenuti ben al di sotto del minimo; ed è appena il caso di ribadire il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero,
l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); principi non dissimili sono stati affermate dalle SS.UU. nella sentenza “COGNOME“, con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati “satellite”, attraverso il richiamo e la condivisione di Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.