Quantificazione della pena: quando lo scostamento dal minimo è legittimo
La determinazione della sanzione penale rappresenta uno dei momenti più delicati del processo. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sulla quantificazione della pena, chiarendo quali elementi permettano al giudice di discostarsi dal minimo previsto dalla legge. In particolare, la condotta processuale e i precedenti penali giocano un ruolo decisivo nella valutazione della personalità del reo.
Il caso in esame
Un soggetto, condannato in secondo grado per reati inerenti agli stupefacenti, ha proposto ricorso lamentando un’eccessiva severità nel calcolo della sanzione. La difesa sosteneva che la pena inflitta fosse ingiustificatamente superiore al minimo edittale, chiedendo un riesame dei criteri adottati dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile, definendo le doglianze della difesa come manifestamente infondate. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva già fornito una spiegazione esaustiva e logica circa i motivi che hanno portato a un leggero aumento della pena rispetto alla soglia minima.
Analisi della condotta del reo
Un punto centrale della decisione riguarda la valutazione della capacità a delinquere. Nel caso di specie, il ricorrente non solo presentava precedenti specifici nel settore degli stupefacenti, ma si era attivamente sottratto all’esecuzione di una misura cautelare, rendendosi irreperibile per un lungo periodo. Tale comportamento è stato interpretato come un indice inequivocabile di una personalità negativa, che giustifica pienamente un trattamento sanzionatorio più rigoroso.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito che la quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché sia sorretta da una motivazione coerente con i parametri dell’articolo 133 del Codice Penale. Lo scostamento dal minimo edittale è stato ritenuto corretto poiché fondato su dati oggettivi: la recidiva specifica e la volontà di eludere la giustizia. La sentenza impugnata aveva già confutato le medesime censure, rendendo il ricorso in sede di legittimità una mera riproposizione di argomenti già superati.
Le conclusioni
Il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che la strategia difensiva volta a contestare la misura della pena deve confrontarsi con la valutazione complessiva della condotta del reo. Sottrarsi alle misure cautelari non è solo un illecito procedurale, ma un fattore che aggrava pesantemente il giudizio sulla personalità dell’imputato in sede di condanna definitiva.
Quando il giudice può superare il minimo edittale della pena?
Il giudice può discostarsi dal minimo edittale valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, basandosi su criteri come i precedenti penali e il comportamento tenuto durante il processo.
Quale impatto ha l’irreperibilità sulla condanna finale?
Sottrarsi volontariamente a una misura cautelare rendendosi irreperibili è considerato un indice di pericolosità sociale e di scarsa propensione al rispetto della legge, elementi che giustificano un aumento della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
L’inammissibilità impedisce l’esame dei motivi del ricorso, rende definitiva la condanna precedente e obbliga il ricorrente al pagamento delle spese legali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41969 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41969 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Aquino Diana;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni che hanno condott&ad un leggero scostamento dal minimo edittale giustificato dalla personalità della ricorrente che si era sottratta alla misura cau rendendosi irreperibile nel corso del procedimento e dal precedente in materia di stupefacenti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023