Quantificazione della Pena: I Criteri della Cassazione per gli Aumenti
La corretta quantificazione della pena è un momento cruciale del processo penale, specialmente quando un soggetto è condannato per più reati con diverse sentenze. In questi casi, il giudice dell’esecuzione deve unificare le pene, ma con quale discrezionalità? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che devono guidare il giudice e sull’importanza di una motivazione specifica, respingendo un ricorso che mirava a una semplice rivalutazione del merito.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo che ha presentato ricorso in Cassazione avverso un’ordinanza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva determinato la pena complessiva da scontare, applicando l’istituto della continuazione tra reati giudicati in sentenze diverse. Il ricorrente non contestava l’unificazione delle pene in sé, ma l’entità degli aumenti applicati per i cosiddetti “reati satellite”, ovvero quelli meno gravi rispetto alla violazione principale. A suo dire, gli aumenti erano eccessivi e ingiustificati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo i giudici, il ricorrente non lamentava un vizio di legittimità (come una violazione di legge o una motivazione mancante), ma cercava di ottenere una nuova valutazione nel merito della congruità della pena, un’attività che non rientra nelle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni: la corretta quantificazione della pena e l’onere di motivazione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della correttezza dell’operato del giudice dell’esecuzione. La Cassazione ha stabilito che quest’ultimo ha agito nel pieno rispetto della legge, seguendo un percorso logico e giuridico ineccepibile.
In primo luogo, è stata correttamente individuata la “pena base”, ovvero quella inflitta per il reato più grave (in questo caso, una violazione dell’art. 74 del d.p.R. 309/1990 in materia di stupefacenti). Su questa base, sono stati calcolati gli aumenti per gli altri reati.
In secondo luogo, e questo è il punto fondamentale, il giudice ha assolto pienamente il suo “onere di motivazione specifica”. Per giustificare la quantificazione della pena addizionale, ha infatti preso in considerazione una serie di elementi concreti e specifici, tra cui:
* La personalità allarmante del condannato.
* La circostanza che i reati fossero stati commessi poco tempo dopo la scarcerazione e mentre il soggetto era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.
* La sussistenza della recidiva.
* L’intensità del dolo e i motivi a delinquere, identificati nella volontà di affermare il proprio dominio sul territorio.
* La gravità oggettiva delle condotte illecite.
La Corte ha quindi concluso che, di fronte a una motivazione così dettagliata e ancorata a elementi specifici, non vi era spazio per una censura in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto dell’esecuzione penale: la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena in caso di reato continuato non è arbitraria, ma deve essere esercitata attraverso una motivazione puntuale e completa. Non basta un generico riferimento alla gravità dei fatti, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni che lo hanno portato a determinare un certo aumento di pena, basandosi su indicatori precisi relativi sia al reato che alla personalità del reo. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che un ricorso in Cassazione ha possibilità di successo solo se si riesce a dimostrare un vizio logico o una palese carenza nella motivazione, e non se ci si limita a contestare l’entità della pena ritenuta troppo aspra.
Come viene calcolata la pena quando una persona è condannata per più reati con sentenze diverse?
Si applica il principio del cumulo giuridico previsto per il reato continuato. Il giudice identifica il reato più grave, stabilisce la relativa pena base e poi la aumenta per ciascuno degli altri reati (i cosiddetti reati satellite).
Quali elementi può considerare il giudice per decidere l’aumento di pena per i reati satellite?
Il giudice deve fornire una motivazione specifica basata su elementi concreti, come la personalità allarmante dell’imputato, la commissione dei reati in prossimità di una scarcerazione, la sussistenza della recidiva, l’intensità del dolo, i motivi a delinquere e la gravità oggettiva della condotta.
È possibile contestare in Cassazione la misura dell’aumento di pena deciso dal giudice?
No, non è possibile contestare la misura dell’aumento nel merito. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se si contesta la legittimità del provvedimento, ad esempio per violazione di legge o per una motivazione mancante, illogica o contraddittoria. Non è consentita una semplice richiesta di rivalutazione della congruità della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10730 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 14/12/1979
avverso l’ordinanza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l’entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell’accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
Osservato che il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta, per il reato di cui all’art. 74 d.p.R. 30 1990, con la sentenza della Corte appello di Napoli del 24/10/20223, irr. il 22/05/2024;
Ritenuto altresì che risulta osservato l’onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Napoli del 02/03/2015, irr. il 12/02/2016, avendo il Giudice dell’esecuzione determinato l’aumento, per il capo b), di anni 3 di reclusione, e di anni 2 di reclusione per il capo a) avuto riguardo: – alla personalità allarmante dell’imputato; – alla commissione delle condotte illecite decorso un brevissimo tempo dalla scarcerazione ed in costanza dell’applicazione della misura della sorveglianza speciale; – alla ritenuta sussistenza della recidiva; – all’intensità de dolo e dei motivi a delinquere (affermare il proprio dominio sul territorio); – alla gravi obiettiva della condotta.
Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025