Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLEARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sen in epigrafe indicata con la quale sono stati condannati in relazione al reato di cui comma 1, d.P.R.309/1990 in relazione a diversi episodli di cessione di sostanza stupefa
NOME COGNOME deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e viol di legge in relazione alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma 1 dell’art. 73 d.P e, con il secondo, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di c 62, n.4 cod. pen.
NOME COGNOME deduce le medesime doglianze formulate dal COGNOME, e in partico l’erronea qualificazione dei fatti ai sensi del comma 1 dell’art. 73 d.P.R.309/1990, non giudice considerato l’esiguità della cocaina ceduta e, con il secondo motivo, relative riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.4 cod. pen.
NOME COGNOME, con unico motivo di ricorso, lamenta la mancata qualificazione dei fatti dell’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990.
Le doglianze relativa alla qualificazione dei fatti – dedotte da tutti i ricorrenti congiuntamente – non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel cas dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attr disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censur sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, com dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 9 e 10 della sentenza laddove ha negato la qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto del d.P.R.309/1990, ritenendo corretta quella ai sensi del primo comma del medesimo artico trattandosi di cessioni di quantità modeste di stupefacente, facendo riferimento alla p episodi di spaccio di sostanze stupefacenti contestato agli imputati, concernenti drogh posto che viene contestata anche la cessione di cocaina. Il giudice ha altresì ric modalità organizzate e ben strutturate dell’attività illecita, svolta non” su strada” di appartamenti dotati di sistemi di sicurezza, quali portoncini blindati, spioncini sistemi di microtelecamere nonché per la presenza di vedette con apposite turnazioni, e che prendevano tali basi logistiche come delle vere e proprie centrali operative dell sicure ed accessibili ai tossicodipendenti della zona di Cagliari in ogni momento. Il g anche richiamato la presenza di precisi segnali convenzionali, noti agli acquiren segnalare lo svolgimento di un’attività di spaccio, la presenza di secchielli nelle ad
bagni al fine di eliminare lo stupefacente in caso di intervento improvviso delle forze d nonché le dichiarazioni rese dagli acquirenti assuntori di sostanze stupefacenti e investigative svolte dalle agenti sotto copertura, da cui ha desunto lo svolgimento de illecita con metodi organizzativi professionali ed imprenditoriali, tali da assicurare dello spaccio in una apprezzabile zona del territorio.
In ordine alla doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art.62 n.4 cod. pen. dal COGNOME e dal COGNOME, si ricorda che, ai fini del riconoscimento della suddetta at necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l’entità del lucro effettivamente conseguito dall’agente, sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso dalla condotta criminosa (Sez.3, n. 13659 del 16/02/2024 Ild. (dep. 04/04/2024 ) Rv. 286097).
Nel caso in disamina il giudice ha affermato che il solo dato quantitativo dello stu nt.1)44 ceduto nei singoli episodi contestationsente la qualificazione dei fatti come di liev ragione della complessiva modalità di realizzazione del reato che attesta una comprovata capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasion sostanza stupefacente, così evidenziando la gravità dell’evento dannos4ericoloso prodot condotta criminosa, elemento ostativo alla concessione della circostanza attenuante di cu 62 n.4 cod. pen.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’ad, 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2024
Il Consigliere esten re
Il Presidente