Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26519 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Como; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Como; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Como; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 27/09/2023 del tribunale di Como; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori degli imputati che hanno insistit l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Como assolveva COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato ex art. 44 lett. c) del DPR 380/01 (capo a) in relazione alla realizzazione di un muro di sostegno ai sen dell’art. 131 bis c.p., e dichiarava non doversi procedere nei confronti dei mede in relazione alla contestata realizzazione di una strada con riguardo all’art c.p. e 181 comma 1 del Dgs. n. 42/2004 (capo b), per intervenuto ripristino d luoghi.
Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso mediante i rispetti difensori NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, deducendo ciascuno un motivo di impugnazione.
COGNOME Tutti i ricorrenti hanno proposto censure pressocchè corrispondenti tra loro, che possono qui essere unitariamente compendiate, deducendo, co riferimento alla intervenuta assoluzione ex art. 131 bis c.p. in ordine al ca vizi di motivazione per travisamento di atti e di violazione degli artt. 6 e DPR 380/01. Si rappresenta, anche attraverso una attenta e doviziosa illustrazio della vicenda anche documentale che ha accompagnato la realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere in questione, nell’ambito nella realizzazione di interventi di demolizio ricostruzione di un manufatto, la circostanza della avvenuta realizzazione muro in contestazione in stretta connessione funzionale con una strada di cantie di cui quindi il muro avrebbe condiviso il carattere provvisorio, come an emergente dalla ordinanza con cui, dopo unii primo provvedimento di demolizio 1RAGIONE_SOCIALE due opere, e a seguito di istanza di riesame in autotutela, il compe comune di Faggeto Lario aveva revocato la prima ordinanza, riconoscendo le predette caratteristiche funzionali e provvisorie del muro stesso. Così che il gi avrebbe omesso di considerare tale atto e il suo relativo iter, incorrendo in un vizio di travisamento della prova e di motivazione illogica e contradditto rispetto alla parte di sentenza in cui invece si è riconosciuto il ca provvisionale della strada, correlata al predetto muro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili. Il giudice, richiamando pagina 5 del verba stenotipico, ha spiegato di avere considerato il muro come distinto dalla st quanto al carattere provvisionale della stessa, alla luce della deposizione del escusso, appartenente all’ufficio comunale competente, che aveva precisato ch l’ordinanza di demolizione primigenia “era stata revocata anche perché era “sfuggita” la documentazione …che attestava che la strada era stata indicata come “strada di cantiere” e pertanto l’abuso era limitato al “sopralzo del muro”. Con sintesi che, per vero, alla luce degli atti allegati ai ricorsi, appare coeren più ampia deposizione del teste esaminato, COGNOMECOGNOME secondo il quale, pur a fron della seconda ordinanza che aveva rilevato il carattere della strada c passaggio di cantiere “..l’abuso è sussistito nel sopralzo del muro essendo poi la strada stata dichiarata ad uso cantiere… l’abuso era il muro e successivamente alla proroga concessa quindi è stato demolito…, la revoca è stata fatta relativamente alla strada ed è rimasto invece l’abuso della muratura perché lo strumento urbanistico nostro non ammette un sopralzo di muratura superiore ad una certa
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quota relativamente a questo paesaggio terrazzato …con la demolizione del muro si è evitata la sanatoria dell’abuso”. Nel prosieguio dell’escussione, il giudice ha anche chiesto al teste se “la realizzazione della strada con il muro determinava una qualificazione della strada” per cui con il muro la strada “non era più la strada di cantiere”, ottenendo risposta positiva, ribadendo in tal caso la medesima domanda ( “era il muro che modificava la qualificazione dello stato” “il muro certamente non era sanabile” ) ed ottenendo risposta conforme ( “sì poi dalle immagini lo si può vedere bene” “no e adesso questo è il profilo del muro antico…perchè da qui è stato demolito…”). E’ vero che a pagina 8 del medesimo verbale stenotipico la difesa chiedeva se il muro era funzionale “al consolidamento della pista di cantiere”, ma è altrettanto vero che non emerge una risposta chiaramente positiva e conforme da parte del medesimo teste : “sì anche se poi con la rimozione comunque la strada ha mantenuto diciamo la sua… Però esatto, forse è stato interpretato che nelle forme definitive con il quale un po’ era stato realizzato, si era considerato non di cantiere …. e quindi era stata richiesta l demolizione”.
Dunque, nessun elemento emerge da questo verbale nel senso della tesi sostenuta dalla difesa, e anzi le affermazioni del teste COGNOME, circa il pur sempre ritenuto carattere abusivo del muro, mai inteso in stretta correlazione funzionale con la strada, appaiono conformi anche con la seconda ordinanza assunta dal Comune a seguito di istanza di intervento in autotutela, in cui si richiama ancora il termine assegnato ex art. 31 comma 3 del DPR 380/01, pari a 90 giorni dalla notifica della originaria ordinanza di messa in pristino, pur valorizzando l’impegno degli istanti a procedere alla demolizione “entro il termine di 90 giorni”, così da ritenere di poter procedere alla revoca dell’ordinanza del 23 novembre 2019 prot. 4486, senza che in alcun passaggio possa emergere in maniera inequivoca e oggettiva la qualificazione del muro come opera provvisionale.
Il breve excursus di atti e dichiarazioni sopra riportato, lascia in altri termini comprendere come, da una parte, non sia emerso alcun dato, dichiarativo quanto documentale, attestativo di un carattere provvisionale del muro come realizzato, in funzione del cantiere edilizio, dall’altra, che nessuna contraddizione o illogicità emerge tra la decisone assunta dal giudice e gli elementi disponibili, e dall’altra ancora, e in conclusione, che la valutazione qui contestata appare il frutto del libero convincimento del giudice, privo di vizi rispetto alle doglianze proposte; libero convincimento che peraltro, a rigore, non avrebbe comunque potuto essere condizionato dal contenuto della seconda ordinanza, quand’anche fosse stato oggettivamente elaborato nel senso proposto dalla difesa, posto che la qualificazione dell’opera edilizia, una volta chiaramente accertata nella sua consistenza, non può che affidarsi al giudice anche eventualmente in difformità
rispetto a contenuti amministrativi di riferimento. Purchè con adegua motoivazione.
Tanto alla luce del noto principio per cui il giudice penale è chiamato a valuta interventi edili realizzati rispetto alla disciplina urbanistica vigente, eventuali atti abilitanti non ostano ad eventuali giudizi di illiceità dell’oper giudizi risultano frutto di disapplicazione dei provvedimenti.
In ultima analisi, le censure proposte introducono una diversa valutazione de elementi disponibili per il giudizio, come tale inammissibile in questa sede, s che peraltro emergano dati inoppugnabili, oggettivi e insuperabili idonei a defi il muro nei termini giuridici prospettati dalla difesa.
2. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere pe ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in d 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ri sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 13.03.2024.