Qualificazione giuridica rapina: Quando la Violenza sulla Persona Distingue il Reato dal Furto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sulla qualificazione giuridica rapina, distinguendola nettamente dal furto con strappo. La decisione sottolinea come l’elemento discriminante sia la direzione della violenza: se questa è usata per vincere la resistenza della vittima, si configura il reato più grave di rapina, anche quando l’oggetto sottratto è a stretto contatto con il corpo. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa e la Decisione della Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per rapina. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti basata su indizi e, soprattutto, la qualificazione giuridica del reato, sostenendo che si trattasse di furto con strappo.
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno specificato che la rivalutazione delle prove e dei fatti non è consentita in sede di legittimità, specialmente quando la motivazione del giudice di merito, come in questo caso, è logica e priva di vizi. Inoltre, i motivi relativi alla qualificazione del reato sono stati ritenuti manifestamente infondati.
La corretta qualificazione giuridica rapina secondo la Corte
Il punto cruciale della decisione risiede nella corretta applicazione del principio di diritto che differenzia la rapina dal furto con strappo. La Suprema Corte ha ribadito un orientamento consolidato, richiamando una precedente sentenza (n. 16899/2019), per il quale si ha rapina quando la condotta violenta è esercitata direttamente sulla persona al fine di superarne la resistenza e impossessarsi del bene.
Il Principio di Diritto Affermato
La Corte ha spiegato che non è sufficiente una generica violenza. Per la qualificazione giuridica rapina, è necessario che la violenza sia il mezzo attraverso cui si realizza la sottrazione. Questo avviene quando l’aggressore deve necessariamente estendere la sua azione violenta alla persona della vittima, superando la sua opposizione fisica e non limitandosi a vincere la sola forza di coesione tra il possessore e la cosa sottratta. In altre parole, se la violenza colpisce la persona per neutralizzarla, è rapina; se la violenza è rivolta solo all’oggetto per strapparlo via, è furto con strappo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso perché mirava a una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte d’Appello aveva già motivato in modo esauriente e logico le ragioni del suo convincimento, basandosi su indizi gravi, precisi e concordanti.
In secondo luogo, ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, relativi alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha evidenziato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi con la puntuale ricostruzione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la violenza diretta a vincere la resistenza della persona offesa integra il reato di rapina.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale del diritto penale: la natura e la direzione della violenza sono decisive per la corretta qualificazione del reato. La pronuncia chiarisce che la qualificazione giuridica rapina è corretta ogni volta che l’azione criminale non si limita a un semplice strappo, ma implica un’aggressione fisica diretta alla vittima per annullarne la capacità di difesa. Questa distinzione ha conseguenze significative sul piano sanzionatorio, data la maggiore gravità della rapina rispetto al furto con strappo, e serve come guida per l’interpretazione di casi analoghi.
Qual è la differenza fondamentale tra rapina e furto con strappo secondo la Corte?
La differenza risiede nel bersaglio della violenza. Si ha rapina quando la violenza è diretta contro la persona per vincerne la resistenza e sottrarle il bene. Si ha furto con strappo quando la violenza è esercitata unicamente sull’oggetto per strapparlo via dalla vittima.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Perché il primo motivo mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Corte di Cassazione, mentre gli altri motivi sulla qualificazione giuridica del reato erano manifestamente infondati, poiché non si confrontavano con la corretta applicazione dei principi di diritto fatta dalla Corte d’Appello.
Quando la violenza per sottrarre un bene integra il reato di rapina?
Integra il reato di rapina quando la violenza è il mezzo stesso per realizzare la sottrazione e si estende necessariamente alla persona, costringendo il soggetto attivo a superarne la resistenza fisica e non solo la forza di coesione tra la vittima e l’oggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4249 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIETRASANTA il 26/04/1971
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla concordanza indiziaria non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno ritenuto che gli indizi oltre a rispondere a dati di fatto certi, gravi e precisi posto che il ricorrente era l’unica persona che in quello stesso spazio e arco temporale si era reso protagonista della condotta);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondati poiché raiterano le doglianze dedotte in appello e non si confrontano con la puntuale ricostruzione del fatto che esclude l’applicazione del principio di diritto affermato dal ricorso;
invero, la Corte d’appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale quanto alla distinzione del furto con strappo e il delitto di rapina è stato affermato che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la violenza della persona offesa, anche ove la “res” sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 276558-01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Presidente
Il Consigliere COGNOME