Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 18/04/1959 NOME nato a NAPOLI il 06/02/1962 NOME nato a NAPOLI il 12/10/1996
avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
dato avviso alle arti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Tribunale di Campobasso in relazione al reato di c
DPR 309/1990. Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione de nella ipotesi lieve di cui al V comma DPR 309/1990 e alla pena applicata.
2. Va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell’art.
cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a
5-bis dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale
richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L.
103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per mot
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richies all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misur
(art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso p
Inoltre, in considerazione del rito prescelto, la possibilità di ricorrere per cassazi l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto d imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che r come nel caso in esame, errori valutativi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619). Nel caso in esame, in base alla semplice lettu imputazione, sono da escludere errori evidenti nella qualificazione giuridica del fatt
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condann ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila c determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle amm Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025